COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. IMBRECCIATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BRUNORI ELIA; – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACHETTA GIORGIO; SEGUITO GARA IMBRECCIATA/MONTELUPONE DEL 25.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. IMBRECCIATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BRUNORI ELIA; - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIACHETTA GIORGIO; SEGUITO GARA IMBRECCIATA/MONTELUPONE DEL 25.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011) Con rituale reclamo in data 6 dicembre 2011, l’A.S.D. Imbrecciata Calcio si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri calciatori BRUNORI ELIA e GIACHETTA GIORGIO, entrambi per quattro gare effettive in relazione al comportamento dagli stessi osservato in occasione della gara emarginata. Chiede la reclamante la riduzione delle sanzioni impugnate, deducendo che: - il Giachetta fu ingiustamente espulso, essendosi limitato, nella qualità di capitano della squadra, a chiedere spiegazioni all’arbitro; - il Brunori fu espulso perché, nelle circostanze di cui sopra, nel cercare di capire cosa fosse successo, mise una mano sulla spalla del direttore di gara, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere espulso il Giachetta per comportamento offensivo nei suoi confronti; a fine gara, lo stesso calciatore colpì con un calcio un avversario ad una gamba; - di avere espulso il Brunori per proteste nei suoi confronti, mettendogli anche una mano sulla spalla, ma senza spingere o altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al Brunori sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento al gesto posto in essere nei confronti dell’arbitro; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al Giachetta giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo unitariamente, ma con riferimento ai due distinti comportamenti contestatigli. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Imbrecciata Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame presentato dall’A.S.D. Imbrecciata Calcio in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Brunori Elia, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il reclamo presentato dall’A.S.D. Imbrecciata Calcio in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giachetta Giorgio, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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