COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CORVA CALCIO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BRINI LEONARDO SEGUITO GARA MORROVALLE/CORVA CALCIO DEL 26.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CORVA CALCIO 2008 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE BRINI LEONARDO SEGUITO GARA MORROVALLE/CORVA CALCIO DEL 26.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011) La Commissione, - esaminata la documentazione in atti; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore - rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha squalificato per otto gare effettive il calciatore BRINI LEONARDO, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro; - rilevato che avverso tale decisione ha presentato rituale reclamo l’A.S.D. Corva Calcio 2008 la quale, deducendo l’involontarietà della condotta del proprio calciatore, chiedeva, a questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione; - ritenuto, al contrario, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per otto gare, ex art. 19, comma 4, lett. d) del Codice di giustizia sportiva, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Corva Calcio 2008 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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