COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 SEGUITO GARA ROBUR MACERATA/COLBUCCARO DEL 25.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 33 del 30.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 SEGUITO GARA ROBUR MACERATA/COLBUCCARO DEL 25.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 33 del 30.11.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Polisportiva Colbuccaro, su segnalazione del C.C., la sanzione dell’ammenda di € 750,00 per il comportamento discriminatorio ascritto ai sostenitori della squadra ospitata durante la gara emarginata.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Deduceva la reclamante che:
- alcuni, tre o quattro, propri sostenitori rivolsero insulti di stampo razzistico ad un calciatore di colore della squadra avversaria che, però, prima aveva rivolto loro gesti provocatori;
- i propri dirigenti ed altri sostenitori si adoperarono prontamente per farli cessare.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di non avere udito nulla al riguardo, essendo concentrato a seguire lo svolgimento dell’incontro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata, peraltro non contestata, la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante ed insussistenti le attenuanti dalla medesima dedotte, per non avere le stesse trovato alcun riscontro probatorio;
• ritenuto che i fatti in esame presentano, all’evidenza, le caratteristiche della particolare tenuità.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 335,00 (trecentotrentacinque/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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