COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARRI MARCO SEGUITO GARA ADVERSO/RIVIERA DELLE PALME DEL 2.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 83 del 7.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARRI MARCO SEGUITO GARA ADVERSO/RIVIERA DELLE PALME DEL 2.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 83 del 7.12.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore GASPARRI MARCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver colpito un avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi offensive all’arbitro”. Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Adverso Calcio a 5, chiedendo l’annullamento ovvero una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuna condotta antisportiva né violenta nei confronti di avversari né ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro. A dire della reclamante, infatti, il Gasparri sarebbe caduto a terra, unitamente ad un avversario, a seguito di un normale fallo di gioco e, nel rialzarsi, sarebbe poi andato a cozzare nuovamente e involontariamente contro lo stesso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta la responsabilità del calciatore Gasparri in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del ridetto calciatore: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al Gasparri, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente, alla luce della normativa federale vigente, la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Adverso Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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