COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 MARZO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE CESARINI WALTER SEGUITO GARA JUNIOR CENTRO CITTA’/MAIOR M. MAGGIORE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 10.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 MARZO 2012 INFLITTA AL CALCIATORE CESARINI WALTER SEGUITO GARA JUNIOR CENTRO CITTA’/MAIOR M. MAGGIORE DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 10.12.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CESARINI WALTER, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 14 marzo 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Junior Centro Città, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Cesarini poichè, già ammonito per proteste, gli si avvicinò e lo prese per un braccio, stringendolo leggermente e spingendolo lievemente, senza conseguenza alcuna. A fine gara, il ridetto calciatore lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che il Cesarini, essendo stato espulso per reiterate e smodate proteste nei confronti dell’arbitro, merita la sanzione di tre giornate di squalifica e che, inoltre, l’aver minacciato l’arbitro, costituisce quantomeno condotta per la quale l’art. 19, comma 4, del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara; che pertanto la sanzione minima complessiva è di cinque giornate di squalifica effettive, dovendosi escludere la continuazione tra gli episodi contestati; • ritenuto, alla luce di quanto sopra, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. Junior Centro Città e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Cesarini Walter a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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