COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUHARREMI ALFRED SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/VIGOR MONTECOSARO DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUHARREMI ALFRED SEGUITO GARA REAL CASTELFIDARDO/VIGOR MONTECOSARO DEL 10.12.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MUHARREMI ALFRED, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Castelfidardo, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi sarebbe intervenuto presso l’arbitro al solo fine di evitare di essere squalificato per la gara successiva, per lui particolarmente importante, ma senza intenti intimidatori o violenti. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La Commissione ritiene che la condotta del Muharremi sia stata gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di ulteriori contenuti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Castelfidardo riduce la sanzione della squalifica del calciatore Muharremi Alfred a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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