COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARASSAI/MONTEFIORE DEL 27.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 30/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CARASSAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARASSAI/MONTEFIORE DEL 27.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 87 del 14.12.2011) Il 27 novembre 2011 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria Carassai/Montefiore, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 0. La Polisportiva Montefiore inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che l’arbitro, non avendo provveduto al riconoscimento dei calciatori della Polisportiva Carassai, dopo che gli stessi avevano, su suo invito, sostituito le maglie indossate alla precedente identificazione, era incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto sussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dalla Polisportiva Montefiore, accoglieva il gravame disponendo la ripetizione dell’incontro, dandone mandato al competente Comitato Regionale. Avverso la predetta delibera la Polisportiva Carassai ha inoltrato rituale reclamo chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente ripristino del risultato conseguito in campo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere identificato i calciatori del Carassai sulla base dei documenti allegati alla lista di gara e di averli poi invitati a cambiare le maglie poiché confondibili con quelle della squadra avversaria. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole d’accoglimento. Va preliminarmente osservato che a norma dell’art. 71 delle NOIF l’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei modi previsti. Nella gara in esame è certamente provato, peraltro non contestato, che sono scesi in campo per la reclamante i calciatori indicati nella relativa lista di gara. Ma anche, in ipotesi, se con numerazione diversa, non può certamente ritenersi che tale irregolarità possa viziare il regolare svolgimento della gara. Infatti, anche un’irregolare numerazione riportata nella lista di gara, dovrà certamente essere sanzionata, ma tale irregolarità non può inficiare il risultato del campo trattandosi di adempimenti formali che rientrano nella previsione di cui all'art. 17, comma 6, lett. c) del Cgs. Altra e ben più autorevole giurisprudenza ha statuito che le irregolarità formali o sostanziali della identificazione fatta dall’arbitro, se pur sussistenti, potranno avere conseguenze disciplinari, ma non possono viziare il risultato della gara se alla irregolare identificazione non si accompagnino l’allegazione e la dimostrazione dello scambio di persona: e cioè della partecipazione alla gara di un giocatore diverso da quello irregolarmente identificato (C.A.F. – C.U. n. 30/C del 23.3.1984). Nel caso di specie, in realtà, il Giudice Sportivo ha riconosciuto l’insussistenza di qualsiasi inadempimento a carico dell’odierna reclamante e la domanda del Montefiore era limitata alla richiesta di ripetizione della gara. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Carassai, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 a 0 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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