COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 24 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. MATRICE – ERRORE TECNICO ARBITRO (GARA MATRICE – MONTEVERDE DEL 30.10.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 24 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. MATRICE – ERRORE TECNICO ARBITRO
(GARA MATRICE – MONTEVERDE DEL 30.10.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 7^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Matrice avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 36
del 3 novembre 2011, con la quale veniva disposta la ripetizione della gara Matrice - Monteverde del 30
ottobre 2011, osserva quanto segue.
I fatti: nella gara in questione l'arbitro al 41' del secondo tempo espelleva il calciatore Sacco Kevin della
società A.S.D. Matrice per doppia ammonizione, come risulta dal supplemento di referto a firma del direttore di
gara. In tale supplemento l'arbitro riferisce che al termine della gara, dopo aver consegnato il referto di fine
gara ai dirigenti delle due società, si accorgeva di aver espulso il calciatore suddetto erroneamente perché era
stato ammonito una sola volta ed ammetteva di aver fatto l'errore.
Il G.S. ha d'ufficio, sulla base dei documenti ufficiali di gara, riconosciuto l'errore tecnico per la espulsione del
calciatore Sacco Kevin ed ha rimesso gli atti alla Segreteria del C.R. Molise per gli adempimenti di
competenza al fine della ripetizione della gara.
Va rilevato che l'errore tecnico riconosciuto dall'arbitro per poter essere rilevato dalla Giustizia Sportiva, anche
d'ufficio, come espressamente previsto dall'art. 29, commi 3 e 4, del C.G.S., deve aver avuto effetti sulla
regolarità della gara. Infatti l'Organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce all'arbitro in una valutazione
tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, correttamente ammesso dal direttore di gara, per giudicare se
tale errore abbia influito sul risultato finale per l'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 17 del C.G.S.
Nel caso in esame, la espulsione del calciatore Sacco Kevin non ha influito sulla regolarità della gara perché
la sua squadra, la A.S.D. Matrice, dopo la decisione arbitrale, al 44', ha segnato la seconda rete, fissando il
risultato finale sul 2 ad 1 in suo favore. Tale conclusione ha portato la società suddetta, unica titolata e
legittimata a proporre ricorso qualora il risultato non le fosse stato favorevole, a non avere più alcun interesse
diretto a reclamare avverso la erronea decisione dell'arbitro. Pertanto il riconoscimento da parte dell'arbitro
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 24 NOVEMBRE 2011 Pagina 872
dall'errore tecnico commesso non doveva essere rilevato d'ufficio dal G.S. ai fini della regolarità della gara
stessa, ma, semmai, ai soli fini dei provvedimenti disciplinari da irrogare ai calciatori.
Ciò porta questa C.D. a valutare l'errore tecnico ininfluente ai fini della regolarità della gara e,
conseguentemente, a ritenere valido il risultato acquisito sul campo nella gara Matrice - Monteverde giocata il
30 ottobre 2011.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso della società A.S.D. Matrice confermando il risultato finale della gara Matrice -
Monteverde terminata due ad uno in favore della prima.
Dispone trasmettersi copia degli atti e della presente decisione a Comitato Regionale A.I.A. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. Nulla per la tassa non versata.
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