COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. VIRTUS BOIANO 2011 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA VIRTUS BOIANO – OLIMPIC ISERNIA DEL 20.11.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE A – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 08 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. VIRTUS BOIANO 2011 – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA VIRTUS BOIANO – OLIMPIC ISERNIA DEL 20.11.2011 – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GIRONE A – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va ricordato che il referto arbitrale è documento privilegiato di prova relativamente al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto dall'art. 35, comma 1.2, del C.G.S. In merito al reclamo in trattazione va rilevato che il comportamento tenuto dal calciatore Iavantuono Angelo, benché deplorevole e da condannare, non ha comportato conseguenze fisiche per la persona dell'arbitro, da quanto risulta dal referto arbitrale. Ciò porta a valutare il gesto come azione violenta che però può essere sanzionata con una squalifica inferiore a quella inflitta dal G.S., in considerazione della dinamica e del fatto che l'azione viene riportata senza altri elementi che pur potevano dare diversa quantificazione al gesto. P.Q.M. delibera di ridurre la squalifica del calciatore Iavantuono Angelo a tutto il 31 gennaio 2012. Nulla per la tassa non versata.
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