COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.C.D. CASALE RICCIA – SQUALIFA CAMPO, AMMENDA E INIBIZIONE DIRIGENTI (GARA CASALE RICCIA – ATLETICO SESSANO DEL 27.11.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 12^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. A.C.D. CASALE RICCIA – SQUALIFA CAMPO, AMMENDA E INIBIZIONE DIRIGENTI (GARA CASALE RICCIA - ATLETICO SESSANO DEL 27.11.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 12^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente, in completo contrasto con le risultanze del referto di gara e dei supplementi di rapporto, sostiene che i dirigenti Moffa Sandro e Morrone Davide si erano recati nello spogliatoio della terna arbitrale per chiedere spiegazioni sul comportamento tenuto da uno degli assistenti arbitrali durante tutta la gara, dopodiché nasceva una accesa discussione prontamente sedata dall'allenatore della squadra e dai Carabinieri presenti ai fatti. Riporta anche che i Carabinieri non rilevavano alcuna aggressione fisica nei confronti dell'arbitro e del suo assistente e né hanno ritenuto di prendere provvedimenti nei confronti delle persone presenti. Con queste motivazioni la ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni inflitte dal G.S. o, in subordine, la loro riduzione. L'art. 35 del C.G.S., ai commi 1.1. e 2.1., stabilisce che i rapporti degli arbitri e degli assistenti ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare, con ciò ritenendo che tali atti sono fonte assoluta e privilegiata di prova. Nel caso in esame la ricorrente si è solo limitata a negare i fatti e non ha dato a questa C.D. alcun elemento valido per non fare ritenere veritiere le risultanze degli atti. Va rilevato, invece, che essi non presentano contraddizioni o incongruenze e riportano con precisione e chiarezza gli eventi verificatisi sia durante la gara che al termine della stessa oltre a documentare gli effetti dell'azione violenta posta in essere dalla persona non identificata sull'assistente arbitrale. I tesserati individuati devono rispondere per le azioni poste in essere verso la terna arbitrale; la società deve rispondere del comportamento dei propri tesserati Moffa Sandro e Morrone Davide, della introduzione nello spogliatoio di persone non iscritte in distinta e della condotta violenta posta in essere da una di esse verso l'assistente arbitrale. Quanto sopra porta questa Commissione Disciplinare a rigettare il ricorso, anche in considerazione della rilevata recidiva della società ricorrente ex art. 21, comma 2, del C.G.S. per le sanzioni inflitte nella stagione sportiva 2010-2011 (vedi C.U. n. 22 del 7.10.2010 e successivo n. 29 del 4.11.2010). P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società A.C.D. Casale Riccia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della suddetta società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it