COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società A.S.D. CENISIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 03/11/2011, Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara ARDOR SAN FRANCESCO – CENISIA del 16/10/2011 – Promozione Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società A.S.D. CENISIA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 03/11/2011, Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta – Gara ARDOR SAN FRANCESCO – CENISIA del 16/10/2011 – Promozione Girone B
Con ricorso tempestivamente proposto e regolarmente notificato alla controparte la Società A.S.D.
CENISIA ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 30 del
03/11/2011, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla USD Ardor San Francesco,
veniva affermata l’irregolarità della posizione del giocatore Myeshtri Fatjon ed applicate le
conseguenti sanzioni regolamentari.
Nel merito il Giudice Sportivo aveva accertato presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale
che il calciatore Myeshtri, schierato dal Cenisia nella gara in oggetto, risultava essere stato
svincolato automaticamente a decorrere dal 01/07/2011 in quanto calciatore dilettante straniero
extracomunitario. Atteso che alla data dell’incontro con l’Ardor non risultava formalizzato
l’aggiornamento di posizione, il giocatore doveva ritenersi ancora svincolato e quindi non poteva
prendere parte all’incontro.
Della decisione adottata dal Giudice Sportivo si duole la Società Cenisia, evidenziando quanto
segue:
- in data 13/10/11, quindi antecedentemente all’incontro, era stata depositata presso il competente
ufficio la richiesta di tesseramento del giocatore Myeshtri Fatjon, corredata di tutti i documenti
necessari;
- il giocatore in questione è stato tesserato per il Cenisia fin dall’età di anni 14 senza soluzione di
continuità;
- il tesseramento doveva decorrere 24 ore dopo la sua formalizzazione in quanto non esistevano
controindicazioni documentali e per non creare una disparità di trattamento tra il calciatore italiano e
quello extracomunitario.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle ragioni esposte nel ricorso in esame occorre
esaminare con attenzione la normativa di riferimento che è senza dubbio, per quanto riguarda i
calciatori di nazionalità non italiana, residenti in Italia, quella prevista dall’art. 40 comma 11 bis delle
N.O.I.F. . Ebbene, la lettura della norma pare non lasciare spazio a dubbi di sorta in merito alla
necessità di attendere che la F.I.G.C. svolga i necessari controlli in ordine alla sussistenza dei
requisiti indicati dalla norma stessa, facendo decorrere il tesseramento dalla data di comunicazione
della Federazione.
Appare al tempo stesso di solare evidenza che la norma suindicata si riferisca in modo pressoché
esclusivo al caso di un nuovo tesseramento che venga richiesto per la prima volta dalla Società che
voglia tesserare un calciatore straniero residente in Italia.
Il requisito di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera posto dalla norma
regolamentare può, infatti, solo riguardare il calciatore straniero che venga tesserato per la prima
volta per una Società italiana. Ovviamente la stessa richiesta ed il conseguente accertamento da
parte della Federazione italiana non avrebbero alcuna ragion d’essere qualora non di nuovo (inteso
come primo in Italia) tesseramento si tratti, bensì di un semplice aggiornamento di posizione da
parte del calciatore straniero già tesserato in precedenza con Società italiana.
Ne consegue che nel caso in cui la richiesta di tesseramento consista in un mero aggiornamento di
posizione del calciatore privo di cittadinanza italiana, non appare esservi ragione alcuna per
giustificare una disparità di trattamento tra il giocatore italiano e quello straniero, facendo decorrere
il tesseramento del primo dal momento del deposito della domanda, e quello del secondo
dall’autorizzazione comunicata dalla Società.
Sotto tale profilo le ragioni della ricorrente sono ampiamente condivisibili pur trovando nelle norme
federali e nell’applicazione delle stesse da parte degli Organi competenti un ostacolo ad oggi
insuperabile.
Se pur trattasi di una disciplina estremamente discriminatoria e penalizzante per il calciatore
straniero, peraltro sempre più utilizzato anche nell’ambito dilettantistico, la stessa deve comunque
trovare pieno rispetto da parte delle Società che intendono tesserare il giocatore di cittadinanza
estera, come è stato ben chiarito dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta con la “Guida al
tesseramento dei calciatori stranieri” pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 04/07/2011.
Al punto 1.2 del Comunicato viene disciplinato proprio il caso dell’aggiornamento di posizione dei
calciatori dilettanti privi di cittadinanza italiana. Vi si afferma che la data di spedizione o di deposito
della pratica NON rappresenta la decorrenza del tesseramento, in quanto i calciatori stranieri
possono essere utilizzati esclusivamente previa autorizzazione dei Comitati Regionali e delle
divisioni della L.N.D.
Alla luce del quadro regolamentare in essere e della concreta applicazione che dello stesso è stata
stabilita in ambito federale, con puntuale comunicazione di ciò alle Società dilettantistiche, la
Commissione Disciplinare non può che sancire l’irregolarità della posizione del calciatore Myeshtri
Fatjon in quanto schierato dalla ricorrente senza che il medesimo risultasse tesserato.
Al tempo stesso la Commissione ritiene opportuno sottolineare che tale disparità di trattamento tra i
calciatori stranieri residenti in Italia, e già tesserati, magari per più anni, per una Società italiana, ed
i calciatori italiani non abbia alcuna ragion d’essere, ed auspica che nella competente sede possa
essere al più presto individuata una soluzione tesa ad equipararli ai fini della decorrenza del
tesseramento.
Ciò premesso la Commissione Disciplinare
R E S P I N G E
il ricorso in oggetto addebitando la tassa di reclamo che non risulta versata.
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