COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società PADERNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 3.11.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria in relazione alla gara CARPENETO – PADERNA disputata in data 30.10.2011, Campionato Seconda Categoria Girone R Alessandria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società PADERNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n.
14 del 3.11.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria in relazione alla gara
CARPENETO - PADERNA disputata in data 30.10.2011, Campionato Seconda Categoria
Girone R Alessandria
Con ricorso inviato in data 09.11.2011, la Società USD PADERNA si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il giocatore FELISARI Christian con la squalifica per quattro
gare effettive, poiché “colpiva con un pugno allo stomaco un giocatore avversario procurandogli
dolore”.
Di tale sanzione la Società USD PADERNA chiede una congrua riduzione.
La Società ricorrente motiva la suddetta richiesta proponendo una ricostruzione dei fatti difforme da
quella indicata dal direttore di gara nel referto arbitrale, ovvero sostenendo che il giocatore
FELISARI Chrisitan, strettamente marcato dall’avversario, nel tentativo di svincolarsi “potrebbe aver urtato involontariamente l’avversario senza avergli procurato alcun danno”. La Società, inoltre,
afferma che l’arbitro era voltato di spalle mentre ciò avveniva e, pertanto, non poteva aver visto
l’accaduto, bensì unicamente la “scenata antisportiva dell’avversario”.
La Società chiede, pertanto, la riduzione della sanzione comminata a FELISARI Christian da quattro
a due giornate di squalifica, dovendosi la sua condotta ricondurre ad un “normale strattonamento di
gioco”.
Il ricorso va rigettato.
Giova preliminarmente ricordare che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Si ritiene, pertanto, di dover confermare le statuizioni del Giudice Sportivo che trovano diretto
fondamento nel rapporto arbitrale, il quale riferisce di una condotta, da parte del giocatore
FELISARI Christian, certamente violenta nei confronti dell’avversario e, pertanto, meritevole della
suddetta sanzione di quattro giornate di squalifica.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
CONFERMA
la sanzione della squalifica per quattro giornate comminata a FELISARI Christian, dichiarando la
Società USD PADERNA tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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