COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MICCICHE’ MARIO e GRASSO URBANO, già Presidenti della Società A.S.D. VERBANIA CALCIO per rispondere della violazione di cui all’art 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MICCICHE’ MARIO e GRASSO URBANO, già Presidenti della Società A.S.D. VERBANIA CALCIO per rispondere della violazione di cui all’art 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. Con atto del 1.11.2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i signori MICCICHE’ e GRASSO in quanto, avendo ricoperto, il primo dal 10.9.2004 al 18.7.2005 ed il secondo dal 24.8.2005 alla data della revoca dell’affiliazione, la carica di Presidente dell’ A.S.D. VERBANIA CALCIO, determinavano con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico patrimoniale. Il presente procedimento trae origine dall’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale in seguito alla revoca dall’affiliazione alla F.I.G.C. della A.S.D. VERBANIA CALCIO deliberata dal Presidente Federale in data 1.8.2006. Gli accertamenti eseguiti acclaravano che, con il proprio comportamento, le ultime due persone succedutesi nella carica di Presidente, avevano contribuito alla cattiva gestione della Società. Nella seduta del 18.11.2011, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. MICCICHE’. Restava assente il sig. GRASSO benché ritualmente citato. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Il sig. Mario MICCICHE ’concordava con la Procura Federale l’applicazione a proprio carico della sanzione dell’inibizione per un anno. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi a carico del sig. Urbano GRASSO la sanzione dell’inibizione per tre anni MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto omologato l’accordo intervenuto nel corso della seduta tra la Procura Federale da una parte ed il Presidente deferito dall’altra. Per quanto attiene alla posizione del sig. GRASSO si deve rilevare che la documentazione inviata a questa Commissione non consente di operare differenti giudizi di gravità in ordine agli atti di cattiva gestione sociale posti in essere dagli ultimi due Presidenti del VERBANIA. Appare equo, pertanto, infliggere al sig. GRASSO la medesima sanzione richiesta a carico del predecessore deferito esclusa la riduzione operata in ragione dell’adesione al c.d. patteggiamento, ovverosia anni uno e mesi sei di inibizione. GIANOTTO NICOLO (AZEGLIO) FRATIA ROBERTO (G.A.R. REBAUDENGO) OTTAVIANI ANDREA (MONTEMAGNO) RICAGNO GIOVANNI MARIA (MONTEMAGNO) P. Q. M. La Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 23 C.G.S: - applica al sig. MICCICHE’ Mario la sanzione dell’inibizione per anni uno. - dichiara responsabile della violazione ascritta il sig. GRASSO Urbano e per l’effetto infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi sei.
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