COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società REAL PAVAROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 della Delegazione Provinciale di Asti del 10.11.2011 in riferimento alla gara BUTTIGLERESE ’95 – REAL PAVAROLO del 23.10.2011 valida per il Campionato di II categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società REAL PAVAROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 della Delegazione Provinciale di Asti del 10.11.2011 in riferimento alla gara BUTTIGLERESE ’95 – REAL PAVAROLO del 23.10.2011 valida per il Campionato di II categoria – Girone M Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della Società BUTTIGLIERESE in merito alla irregolare posizione di tesseramento del giocatore SULLO Giacomo, partecipante alla gara in questione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il giocatore in questione, infatti, risulta tesserato per la ricorrente dal 20.10.2011, come da attestazione dell’Ufficio Tesseramenti acquisita agli atti. Al momento, pertanto, della celebrazione della gara in questione (BUTTIGLIERESE ’95 – REAL PAVAVROLO del 23.10.2011) il giocatore SULLO Giacomo aveva titolo per parteciparvi . P.Q.M. la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.19 del 10.11.2011 della Delegazione Provinciale di Asti e dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo al termine della gara BUTTIGLIERESE 95 – REAL PAVAROLO. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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