COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società ASD MONCALIERI CALCIO avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 18 del 10.11.2011 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo in ordine alla gara ASD MONCALIERI – BRICHERASIO BIBIANA disputata il 22.10.2011 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Pinerolo

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dalla Società ASD MONCALIERI CALCIO avverso la decisione del Giudice sportivo inclusa nel C.U. n. 18 del 10.11.2011 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo in ordine alla gara ASD MONCALIERI - BRICHERASIO BIBIANA disputata il 22.10.2011 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Pinerolo Con il reclamo inviato in data 17.11.2011, la ASD MONCALIERI CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha assegnato gara persa alla Società ASD MONCALIERI CALCIO con il risultato ASD MONCALIERI – BRICHERASIO BIBIANA 0 – 3 e ha disposto le seguenti sanzioni: - ammenda di euro 50,00 alla Società ASD MONCALIERI “per comportamento gravemente antisportivo dei propri dirigenti nei confronti del direttore di gara che nella fattispecie non veniva tutelato all’ingresso del proprio spogliatoio dopo aver sospeso l’incontro venendo anzi ulteriormente insultato dagli altri dirigenti”; - squalifica per otto giornate al giocatore SARACINO Valerio perché “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, raccoglieva una manciata di sabbia, tirandola verso il direttore di gara colpendolo in pieno viso. L’arbitro, a questo punto, si vedeva costretto a sospendere l’incontro a causa di problemi alla vista e forte bruciore agli occhi”; - inibizione a svolgere attività fino al 31.12.2011 al Sig. VERONESI Andrea “per comportamento gravemente antisportivo e intimidatorio nei confronti del direttore di gara dopo la sospensione dell’incontro”: - squalifica per due gare al giocatore CARDELLICCHIO Paolo perché “dopo essere stato sostituito ed essersi accomodato in panchina, inveiva e minacciava ripetutamente il direttore di gara che lo espelleva dal terreno di gioco”. La Società ASD MONCALIERI ricorre avverso tale decisione, chiedendo l’annullamento delle sanzioni in essa contenute, nonché la ripetizione della gara. L’argomento posto a sostegno di tali richieste è costituito dalla contestazione, da parte della Società ricorrente, della veridicità di quanto esposto dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto arbitrale, in particolare della circostanza che l’arbitro non abbia potuto proseguire la gara per problemi alla vista e forte bruciore agli occhi, circostanza di cui – a detta della Società – non vi sarebbe alcun riscontro fattuale, al di fuori delle dichiarazioni dell’arbitro stesso. Giova preliminarmente ricordare che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso in esame, pertanto, le contestazioni mosse dalla Società ricorrente non consentono di superare il contenuto del rapporto arbitrale, su cui si fonda la decisione assunta dal Giudice sportivo oggetto del presente reclamo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo di cui trattasi, confermando le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo nel C.U. n. 18 del 10.11.2011 Delegazione Provinciale di Pinerolo, dichiarando altresì la Società ASD MONCALIERI tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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