COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della A.S.D. FULVIUS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della delegazione Provinciale di Alessandria n. 18 del 24.11.2011, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore MEDICI Alex (gara VIGUZZOLESE – FULVIUS del 20.11.2011, valida per il campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo della A.S.D. FULVIUS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della delegazione Provinciale di Alessandria n. 18 del 24.11.2011, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore MEDICI Alex (gara VIGUZZOLESE - FULVIUS del 20.11.2011, valida per il campionato di II Categoria) La Società FULVIUS ha richiesto una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Medici Alex, limitandosi ad asserire l’eccessività della squalifica senza in alcun modo addurne le ragioni. Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene la sanzione equa e commisurata alla gravità del comportamento tenuto dal giocatore squalificato. Il rapporto arbitrale riporta infatti in modo inequivoco che il sig. Medici ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti, tanto da dover essere allontanato a forza dal terreno di gioco, ed ha reiterato la sua censurabile condotta sino alla fine della gara. Non v’è dubbio quindi, tenuto anche conto del ruolo di capitano ricoperto dal sig. Medici, che la squalifica debba trovare puntuale conferma. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo della Società A.S.D. FULVIUS, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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