COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società U.S.D. ORIONE VALLETTE avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 33 del 24/11/2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MONCALVO – ORIONE VALLETTE del 20/11/2011, Campionato di Prima Categoria Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della società U.S.D. ORIONE VALLETTE avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 33 del 24/11/2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MONCALVO – ORIONE VALLETTE del 20/11/2011, Campionato di Prima Categoria Girone F Con ricorso tempestivamente proposto la Società Orione Vallette si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per sei gare il calciatore CONIGLIO Luca reo di aver tenuto una condotta violenta, ingiuriosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara. La società ricorrente chiede la riduzione della predetta sanzione, affermando che il proprio tesserato avrebbe avuto un comportamento sì impetuoso verso l’arbitro, per il quale esprime dispiacere e si scusa, ma non violento e minaccioso come indicato nel referto di gara. Il ricorso in esame non può trovare accoglimento anche se le scuse della ricorrente meritano apprezzamento. Il Direttore di gara ha descritto con assoluta precisione la condotta del calciatore Coniglio Luca, specificando che questi dopo averlo raggiunto a centrocampo per contestare una decisione arbitrale, avvicinava la testa al suo naso spingendolo e provocandogli dolore. Successivamente, dopo essere stato espulso tentava di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento degli altri giocatori; non solo, ma dall’esterno del recinto di gioco lo minacciava ed ingiuriava reiteratamente. Di fronte alla precisa ricostruzione del direttore di gara la gravità della condotta del calciatore Coniglio emerge in modo evidente ed inconfutabile, tale da non consentire alcuna riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, R I G E T T A il ricorso in oggetto. Dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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