COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 23 del 17.11.2011 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara VALGRANDE CAMBIASCA – ORNAVASSESE disputata in data 13.11.2011, Campionato di Seconda Categoria Girone VCO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 07.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società U.S.D. VALGRANDE CAMBIASCA CALCIO avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 23 del 17.11.2011 della Delegazione Provinciale Verbano
Cusio Ossola, in relazione alla gara VALGRANDE CAMBIASCA – ORNAVASSESE disputata in
data 13.11.2011, Campionato di Seconda Categoria Girone VCO
Con ricorso inviato in data 22.11.2011 la Società VALGRANDE CAMBIASCA CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore
GIULIANI Robert e ne chiede la revoca o riduzione.
La Società ricorrente sostiene che il proprio giocatore, intervenuto per sedare una lite tra un proprio
compagno di squadra ed un avversario, veniva, a sua volta, aggredito da quest’ultimo con ripetuti
morsi ad un braccio che lo costringevano a colpire il rivale per indurlo a mollare la presa. Le lesioni
patite al polso sono documentate con certificato medico. Il GIULIANI avrebbe, pertanto, agito per
legittima difesa e non sarebbe passibile di sanzione disciplinare.
In ogni caso, l’entità della squalifica inflitta sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, riferisce in
modo puntuale e preciso come la colluttazione si sia originata già mentre i due contendenti erano a
terra in conseguenza di un fallo attraverso lo scambio di scorrettezza reciproche, dopo essersi
rialzati gli stessi si colpivano vicendevolmente finché non venivano separati dai compagni.
La sanzione applicata dal primo Giudice appare, dunque, congrua alla gravità del fatto ed alla
persistenza nella condotta intemperante.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società VALGRANDE CAMBIASCA CALCIO dichiarando la medesima tenuta al
pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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