COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società TASSAROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 14 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 3.11.2011 in riferimento alla gara FRUGAROLO X FIVE – TASSAROLO del 30.9.2011 valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone R
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società TASSAROLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata
sul comunicato ufficiale n. 14 della Delegazione Provinciale di Alessandria del 3.11.2011 in
riferimento alla gara FRUGAROLO X FIVE - TASSAROLO del 30.9.2011 valida per il
Campionato di Seconda categoria – Girone R
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
al giocatore PAROLISI Jean Paul (sei giornate di squalifica).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione
la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non
meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie, si può ridurre la sanzione inflitta a PAROLISI Jean Paul e ciò anche in osservanza del
principio di equità ed omogeneità.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 14
del 3.11.2011 della Delegazione Provinciale di Alessandria, delibera di ridurre a 5 le giornate di
squalifica inflitte al giocatore PAROLISI Jean Paul.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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