COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società G.S. EUROPA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 01.12.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara G.S. EUROPA – CORNELIANO disputata in data 27.11.2011, Campionato Giovanissimi Fascia B, Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società G.S. EUROPA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 01.12.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara G.S. EUROPA – CORNELIANO disputata in data 27.11.2011, Campionato Giovanissimi Fascia B, Girone B Con ricorso inviato in data 02.12.2011, la Società G.S. EUROPA si duole del provvedimento con cui il Giudice sportivo ha inflitto al proprio allenatore, Sig. LO NANO Rosario, la sanzione della squalifica fino al 31.01.2012, poiché “allontanato dal campo per proteste nei confronti dell’arbitro ritardava l’uscita dal campo e lo abbandonava solo dopo l’intervento del capitano. Prima di abbandonare il campo avvicinava l’arbitro tenendo un comportamento irriguardoso e minaccioso e dava allo stesso una spinta con il corpo”. La Società ricorre avverso tale provvedimento definendolo “vergognoso e gravemente scorretto” e contestando la veridicità del referto arbitrale, in quanto il Sig. LO NANO Rosario non avrebbe dato alcuna spinta all’arbitro, essendosi sempre mantenuto ad una distanza di almeno un metro dallo stesso. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso in esame, tuttavia, le affermazioni contenute nel referto arbitrale sono state oggetto di successive precisazioni da parte dello stesso Direttore di gara, che ha inviato al Giudice sportivo un supplemento di rapporto in cui ha chiarito che: le proteste rivolte dal Sig. LO NANO Rosario “non sono state offensive ma di contrarietà alla mia decisione”, che “mi è venuto incontro sul terreno di gioco e mi ha urtato molto lievemente, non so se volontariamente o meno, e dato che ero fermo questo mi ha dato l’illusione della spinta”, ed infine che il Sig. LO NANO ha pronunciato la frase “questo è fuori, incolpa me quando gli stanno parlando fuori dal campo” con intento di protesta e non di ingiuria. Alla luce di tali chiarimenti, pervenuti dallo stesso Direttore di gara, deve ritenersi eccessiva la sanzione della squalifica fino al 31.01.2012 comminata al Sig. LO NANO Rosario, il quale si è reso certamente responsabile di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma non connotato da minaccia né violenza, e pertanto meritevole di una squalifica ridotta al 31.12.2011. Per questi motivi la Commissione Disciplinare RIDUCE la sanzione della squalifica comminata al Sig. LO NANO Rosario al 31.12.2011.
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