COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società BOVES M.D.G. CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara BUSCA CALCIO 01 – BOVES MDG CUNEO del 20/11/2011, Torneo Giovanissimi Fascia B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società BOVES M.D.G. CUNEO avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 01/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara BUSCA CALCIO 01 – BOVES MDG CUNEO del 20/11/2011, Torneo Giovanissimi Fascia B Con tempestivo ricorso, ritualmente notificato alla controparte, la Società BOVES MDG CUNEO si duole del provvedimento disciplinare con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la perdita della gara la posizione irregolare del calciatore Moussa Lukman Junior, schierato dalla ricorrente nel corso dell’incontro ma risultato poi non tesserato per la medesima. Nello specifico, il giocatore extracomunitario era privo del documento ufficiale di identificazione ed era stato, pertanto, accettato in distinta dal direttore di gara a seguito di presentazione della tessera sanitaria e codice fiscale, che ne aveva consentito l’identificazione certa, nonché di dichiarazione scritta del dirigente a fini di prova della regolarità del tesseramento. In distinta il giocatore veniva individuato come Moussa Lukman Junior. Successivamente all’incontro, a seguito del reclamo sporto dalla Società Busca, il Giudice Sportivo accertava, all’esito di controllo svolto presso l’Ufficio tesseramenti, l’irregolarità della posizione del calciatore Moussa Lukman Junior in quanto non risultava tesserato per la Società Boves Mdg Cuneo. Osserva la ricorrente come il provvedimento disciplinare sia invece il frutto di un equivoco, causato dal grossolano errore del proprio dirigente che all’atto della redazione della distinta avrebbe riportato soltanto i nomi del giocatore e non anche il cognome, Doumbia, circostanza che causava la risposta negativa dell’Ufficio tesseramenti interpellato. Allorquando il controllo è stato eseguito inserendo anche il cognome del calciatore, Doumbia appunto, la risposta dell’Ufficio competente è stata positiva avendo riscontrato che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato per la Società Boves Mdg Cuneo a far data dal 21/10/2011, come da documentazione in atti. Alla luce delle suesposte considerazioni la Commissione Disciplinare, accertata la regolarità della posizione del calciatore Doumbia Moussa Lukman Junior, delibera di ACCOGLIERE il ricorso in oggetto omologando il risultato sportivo acquisito sul campo che è il seguente BUSCA CALCIO 2001 – BOVES M.D.G. CUNEO 2 -3 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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