DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 11/01/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/12/2011 VITERBESE CALCIO S.R.L. – GROUP C.DI CASTELLO RL
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 11/01/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/12/2011 VITERBESE CALCIO S.R.L. - GROUP C.DI CASTELLO RL
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato che la società Group Città di Castello, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in
epigrafe;
- Considerato che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso
- Visto l'art. 29, comma 6 lett.b), del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Viterbese – – Group Città di Castello 2-1
3. Di addebitare sul conto della società Group Città di Castello la tassa di reclamo
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