COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAPITIGNANO 1986, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE GARA) IN RELAZIONE ALL’INCONTRO LUCOLI / CAPITIGNANO 1986 , DISPUTATA IL 22.12.11 PER IL CAMPIONATO DI II GATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°32 DEL 22.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAPITIGNANO 1986, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE GARA) IN RELAZIONE ALL’INCONTRO LUCOLI / CAPITIGNANO 1986 , DISPUTATA IL 22.12.11 PER IL CAMPIONATO DI II GATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°32 DEL 22.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Capitignano 1986 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il G.S. aveva disposto la ripetizione della gara sul presupposto che l’arbitro aveva identificato il calciatore n°9 del Capitignano Sabatini Fabrizio, mediante una tessera dell’A.R.P.A. (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi) e non attraverso un valido documento di riconoscimento, così come richiesto dalle norme regolamentari. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione del primo giudice, visto che l’identificazione del calciatore un questione era avvenuta attraverso un valido documento di riconoscimento rappresentato da una tessera della società A.R.P.A. che, in quanto partecipata dalla regione Abruzzo, presenterebbe i requisiti richiesti dalla normativa regolamentare. La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’art. 71, N.O.I.F., prevede espressamente, quanto all’identificazione di calciatori, che l’arbitro, prima di ammetterli nel recinto di gioco, deve identificarli nei modi previsti dalle lettere a), b), c) e d). Tra tali modi, alla lettera b), si evidenzia che tale identificazione può essere effettuata mediante documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti e, nel caso di specie, non può ritenersi certamente tale una tessera proveniente da una semplice società, pur se a partecipazione pubblica. La decisone del primo giudice deve, pertanto, essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa, demandando al C.R.A. gli incombenti per la ripetizione della gara.
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