COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 7/ 1/2012 BELVEDERE – SAN FILI CALCIO 1926

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 7/ 1/2012 BELVEDERE - SAN FILI CALCIO 1926 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 34º del II° tempo, a seguito dell'allontanamento dalla panchina del Sig. Amatuzzo Gianluca, allenatore della società Belvedere e dell'espulsione del giocatore Chicherchia Carmine (San Fili), in prossimità della entrata agli spogliatoi, circa 20 persone davano inizio ad una rissa; - che interrotto il gioco da parte dell'arbitro, circa metà dei giocatori partecipanti alla gara (di entrambe le due società Belvedere e S.Fili) prendevano parte alla suddetta rissa "non distinguendosi tra chi ne partecipava attivamente e chi tentava di sedarla; - che nonostante l'intervento di molti giocatori e di quattro Carabinieri di riportare la calma, la rissa durava 4/5 minuti e l'arbitro, a causa dell'elevato numero di partecipanti, non era in grado di verificare "con certezza tutti gli attori che vi partecipavano attivamente"; - che l'arbitro notava con certezza che l'allenatore Amatuzzo Gianluca (Belvedere) e il giocatore Chicherchia Carmine (S.Fili), precedentemente allontanato ed espulso, si picchiavano vicendevolmente, nonché il Sig. Amico Francesco dirigente della società San Fili che "si colpiva" con pugni e schiaffi con due giocatori della società Belvedere non identificati; - che l'arbitro riconosceva, altresì, il Sig. Millea Vito e il Sig. Pascale Aurelio rispettivamente dirigenti della società San Fili e Belvedere che partecipavano alla suddetta rissa; -che l'arbitro non riusciva a riportare la calma e ritenuto che non vi erano più le condizioni di "serenità d'animo da parte di tutti i componenti di entrambe le società" decideva di chiudere definitivamente la gara; Ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la responsabilità dei calciatori e dirigenti corrissanti, anche per la responsabilità oggettiva delle due società Belvedere e San Fili; Visti gli artt.17 punto 2, 18 punto 1 comma b,19 punto comma e) ed h) del C.G.S; delibera 1) infliggere alla società BELVEDERE e alla società SAN FILI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società BELVEDERE e alla società SAN FILI l'ammenda di € 300,00 ciascuno; 3) squalificare per CINQUE giornate il giocatore CHICHERCHIA Carmine (San Fili); 4) inibire fino al 14.03.2012 il Sig. AMATUZZO Gianluca, allenatore società Belvedere; 5) inibire fino al 16.05.2012 il Sig. AMICO Francesco,dirigente della società San Fili; 6) inibire fino al 29.02.2012 i Sigg. MILLEA Vito e PASCALE Aurelio rispettivamente dirigenti della società San Fili e Belvedere.
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