COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 196. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARIANO VALLE UFITA – GARA ARIANO VALLE UFITA I BISACCESE DEL 13.02.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 196. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ARIANO VALLE UFITA – GARA ARIANO VALLE UFITA I BISACCESE DEL 13.02.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 110 del 14.04.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2444, che, per brevità, in considerazione della sua ponderata articolazione, si deve intendere come integralmente trascritta, nel testo della presente delibera), con la quale è stato accolto il reclamo della società Bisaccese (con la conseguenziale sanzione, a carico della società Ariano Valle Ufita, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3), in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della medesima società Ariano V.U., Ruotolo Francesco. Questa C.D.T. rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, sotto il profilo della legittimità, nel senso della conformità normativa, della decisione del Giudice di prime cure. La società Ariano Valle Ufita, ricorrente in seconda istanza, per il vero, ha sostenuto di aver proceduto a tesserare il calciatore Ruotolo Francesco in data 11.02.2011, ovvero in data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame e che lo stesso calciatore risultava ufficialmente svincolato dalla società Real Airola, così come pubblicato sul C.U. n. 84 del 4.02.2011 del C.R. Campania, alla pag. 1689. Se questa obiezione fosse risultata corrispondente al vero, sarebbe stata, indiscutibilmente, esatta la data di tesseramento del calciatore in questione. La vicenda, tuttavia, presenta aspetti più complessi di quello innanzi cennato. Invero, il secondo tesseramento del calciatore, da parte della società Real Airola, avvenuto nella stagione sportiva 2010/2011, non era da considerarsi regolare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, delle N.O.I.F. La società suddetta ha, successivamente, provveduto allo svincolo del calciatore, che è rientrato automaticamente in forza alla società Città di Atripalda Calcio. Ne consegue che il tesseramento del calciatore Ruotolo Francesco, a favore della ricorrente società Ariano V.U., è da considerare irregolare. Non può, peraltro, prendersi in considerazione né la buona fede, né l’ignoranza della circostanza di fatto, innanzi specificata, che aveva tratto in errore la ricorrente (ossia che, come già sottolineato, la società Ariano V.U. non potesse essere consapevole dell’illegittimità dello svincolo del calciatore, da parte della società Real Airola, in conseguenza della cui pubblicazione la medesima Ariano V.U. aveva ritenuto di poter tesserare a proprio favore il calciatore medesimo). Quanto alla pur significativa motivazione, specificata, nel merito giuridico-sportivo della vicenda, dalla società Ariano V.U., che ha invocato a proprio favore l’applicazione del principio cosiddetto dell'affidamento, non può disconoscersi che la pubblicazione del calciatore sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, nell'elenco di quelli svincolati, abbia potuto determinare, nella società Ariano V.U., il convincimento del suo legittimo tesseramento, succedaneo al predetto svincolo. Il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, nelle sue motivazioni, ha peraltro sottolineato, sulla base degli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, come fosse risultato che il programma informatico nazionale, “evidentemente lacunoso”, abbia consentito la registrazione del secondo "movimento definitivo" del calciatore in parola, ovvero quello del 17.09.2010, a favore della società Real Airola, nonostante esso fosse riferito allo stesso periodo dei trasferimenti (il primo dell'anno sportivo 2010/2011), nel quale era rientrato anche il primo "movimento di tesseramento", a titolo definitivo, ossia quello a favore della società Città di Atripalda Calcio. Appropriatamente, il G.S.T. ha puntualizzato di non poter che “prendere atto della realtà documentale, atteso che, per giurisprudenza – anche sotto questo aspetto – costante ed univoca, l'irregolarità di un tesseramento determina irrimediabilmente la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento medesimo, indipendentemente dalla circostanza che la società, che abbia depositato la relativa richiesta al competente Comitato Regionale, sia, o meno, consapevole dell'irregolarità medesima”. Lo stesso G.S.T., con puntualizzazione anch’essa condivisa da questa C.D.T., ha precisato “che ogni società, che proceda ad un tesseramento, deve provvedervi nel rispetto dell'obbligo di diligenza e non può neppure invocare la propria buona fede, o ignoranza delle circostanze di fatto, o di diritto”. Tanto premesso, questa C.D.T. dispone di confermare, a carico della società Ariano V.U., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ex art. 17, comma 5, lettera a), come determinata dal G.S.T., in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, come innanzi motivata, del calciatore Ruotolo Francesco, e con il conseguenziale rigetto del ricorso indicato in epigrafe. P.Q.M. DELlBERA di rigettare il reclamo proposto, dalla società Ariano V.U.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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