COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERRETO SANNITA – GARA CERRETO SANNITA I HIRPINIA ACADEMY DEL 20.11.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 05 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERRETO SANNITA – GARA CERRETO SANNITA I HIRPINIA ACADEMY DEL 20.11.2011 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1 La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 9.12.2011, alla pagina 1172; letto il reclamo; rilevata, infine, l’assenza giustificata della società, che pure aveva presentato rituale richiesta di audizione e che era stata ritualmente convocata; visti gli atti ufficiali, preso atto che la stessa società reclamante ha chiesto, nel giustificare la propria impossibilità di presenza alla riunione di questa C.D.T., che si procedesse alla decisione, osserva: in primo luogo, deve precisarsi la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, sulla base di un’attenta disamina e dovendosi adottare le decisioni nel rispetto della proporzionalità della gravità dei fatti commessi con le relative sanzioni, questa C.D.T. giudica di dover ridurre, come di seguito specificato, le impugnate squalifiche: fino al 7.01.2012 a carico del dirigente, sig. Masella Pasquale e fino al 9.01.2012 quella a carico dell’allenatore, sig. Meglio Nino. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cerreto Sannita e, per l’effetto, riducendo al 6.01.2012 sia l’inibizione a carico del dirigente, sig. Masella Pasquale, sia la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Meglio Nino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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