COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 77. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 77. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MICHELE NUGNES (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE: ARTT. 4, COMMA 2, E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 giugno 2011, protocollo 9719/769, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; rilevato che, dopo la chiusura dell’attività istruttoria dibattimentale e prima della decisione collegiale, sono comparsi i dirigenti deferiti della società San Pio Mondragone, che hanno chiesto di conferire, informalmente, con il Presidente d’udienza, al quale hanno rappresentato di essere giunti in ritardo per motivi non a loro ascrivibili; tenuto conto che essi hanno chiesto di poter essere riconvocati da questa C.D.T., per essere sentiti; osservato che il rappresentante dell’Ufficio della Procura Federale, dopo aver rassegnato le proprie conclusioni, era andato via, per cui non era più possibile la presenza in udienza dell’Organo requirente; determinato, per ragioni di giustizia sostanziale, di sentire i deferiti, questa C.D.T., in accoglimento dell’istanza, rinvia alla riunione del 30.01.2012, alle ore 16,00. Dispone che sia data comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al rappresentante della Procura Federale; P.Q.M. ORDINA il rinvio alla riunione del 30.01.2012, alle ore 16,00, previa comunicazione alle parti ed al rappresentante della Procura Federale.
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