COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTOLA – GARA CENTOLA I PODERIA DEL 10.12.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CENTOLA – GARA CENTOLA I PODERIA DEL 10.12.2011 –
3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero,
la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul
C.U. n. 22 del 5.01.2012 della Delegazione Provinciale di Salerno, alla pag. 867), con la quale è
stato accolto il reclamo della società Poderia, con la decisione di ritenere irregolare la disputa della
gara de qua e di infliggere alla società Centola la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, nonché l’ulteriore squalifica per una giornata di gara, a carico del calciatore
Ranavolo Diego, nato il 25.03.1984. Questa C.D.T., sotto il profilo della legittimità, rileva la
fondatezza dell'atto. La società reclamante, invero, lamenta l'errata applicazione della sanzione
prevista per la disapplicazione dell'art. 17, C.G.S., avendo, il Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Salerno, inflitto alla reclamante la sanzione prevista dall'art. 17, comma
5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva per un’erronea interpretazione della norma di
riferimento. In via specifica, questa C.D.T. osserva: il calciatore Ranavolo Diego, nato il 25.03.1984,
è stato sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Campania con la
squalifica per due giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo, in occasione della gara del
Campionato Regionale di Prima Categoria Centola – Vigor Castellabate del 27.11.2011. L’art. 22,
comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva testualmente recita: “Il calciatore colpito da squalifica per
una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale
militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” (nel caso in esame,
dunque, nel Campionato Regionale di Prima Categoria). Di conseguenza, la partecipazione del
calciatore ad una gara del Campionato di Terza Categoria della sua stessa società, Pol. Centola,
quale squadra “riserve”, è da considerare del tutto legittima agli effetti disciplinari. Per le
considerazioni innanzi esposte, questa C.D.T. accoglie il reclamo, riformando la decisione del Primo
Giudice in merito all'applicazione della sanzione della perdita della gara e disponendo, in ragione
dell’assoluta mancanza del presupposto dell’aggravamento della sanzione, la revoca dell’ulteriore
giornata di squalifica a carico del calciatore Ranavolo Diego. P.Q.M.
DELIBERA
in riforma della decisione del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, di accogliere il
reclamo proposto dalla società Centola, con l’annullamento, in ragione dell'insussistenza
della soggettiva posizione irregolare del calciatore Ranavolo Diego, della punizione sportiva
della perdita della gara in epigrafe a carico della società ricorrente, con il conseguenziale
ripristino del risultato conseguito sul campo (0-0); di revocare la giornata integrativa di
squalifica a carico del calciatore Ranavolo Diego; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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