COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 78. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO BORRELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 78. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO BORRELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 1° luglio 2011, protocollo 24/1478, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 19 dicembre 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Antonio Borrelli, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), l’ammenda di euro 400,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento e, per l’effetto, giudica che i deferiti debbano essere sanzionati, essendo condivisibili le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta ab origine con assoluto riscontro probatorio, che conduce oltre ogni ragionevole dubbio all’incolpazione dei deferiti. Infatti, la vicenda ruota attorno alla figura del sig. Castellano Francesco, al quale è stato consentito – nel corso del Campionato 2010/2011, dopo aver svolto attività per conto della società San Giorgio 1926, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, di essere inserito nel foglio di censimento della società GO.GA.P San Sebastiano, partecipante al medesimo Campionato, ovviamente in assenza di tesseramento quale tecnico. Del resto, lo stesso comportamento processuale dei deferiti – che, sebbene ritualmente convocati, non hanno presenziato all’udienza, nell’ora fissata – fa legittimamente ritenere che le dichiarazioni rese dal sig. Francesco Castellano alla Procura Federale, nel corso degli accertamenti da essa eseguiti, fossero scientemente finalizzate a trarre vantaggio e condivise de facto dalla società, beneficiaria diretta delle condotte antiregolamentari del nominato allenatore. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T., preso atto, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, sig. Antonio Borrelli e la società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), giudica che esse debbano essere determinate come richiesto dal Rappresentante della Procura Federale: mesi due di inibizione a carico del sig. Antonio Borrelli, presidente della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano); l’ammenda di euro 400,00 a carico della società medesima; quanto all’allenatore, sig. Francesco Castellano, la decisione è ovviamente demandata alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Antonio Borrelli, presidente della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), l'ammenda di euro 400,00.
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