COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare N. 78. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO BORRELLI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 78. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. ANTONIO BORRELLI (PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 1, COMMA
1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F.; A CARICO
DELLA SOCIETÀ SAN SEBASTIANO F.C. (GIÀ CO.GA.P SAN SEBASTIANO): ART. 4, COMMA
1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 30 novembre 2011, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 1° luglio 2011,
protocollo 24/1478, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in
essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 19 dicembre 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo
Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il
rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente
convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone
provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig.
Antonio Borrelli, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società San Sebastiano F.C.
(già CO.GA.P San Sebastiano), l’ammenda di euro 400,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni
della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento e, per l’effetto, giudica che i deferiti debbano
essere sanzionati, essendo condivisibili le argomentazioni della Procura Federale. In particolare,
ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta ab origine con assoluto
riscontro probatorio, che conduce oltre ogni ragionevole dubbio all’incolpazione dei deferiti. Infatti, la
vicenda ruota attorno alla figura del sig. Castellano Francesco, al quale è stato consentito – nel
corso del Campionato 2010/2011, dopo aver svolto attività per conto della società San Giorgio 1926,
partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, di essere inserito nel
foglio di censimento della società GO.GA.P San Sebastiano, partecipante al medesimo
Campionato, ovviamente in assenza di tesseramento quale tecnico. Del resto, lo stesso
comportamento processuale dei deferiti – che, sebbene ritualmente convocati, non hanno
presenziato all’udienza, nell’ora fissata – fa legittimamente ritenere che le dichiarazioni rese dal sig.
Francesco Castellano alla Procura Federale, nel corso degli accertamenti da essa eseguiti, fossero
scientemente finalizzate a trarre vantaggio e condivise de facto dalla società, beneficiaria diretta
delle condotte antiregolamentari del nominato allenatore. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che
il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della
quantificazione delle sanzioni, determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo,
questa C.D.T., preso atto, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della
negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, sig. Antonio Borrelli e la società San
Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), giudica che esse debbano essere determinate
come richiesto dal Rappresentante della Procura Federale: mesi due di inibizione a carico del sig.
Antonio Borrelli, presidente della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano);
l’ammenda di euro 400,00 a carico della società medesima; quanto all’allenatore, sig. Francesco
Castellano, la decisione è ovviamente demandata alla competente Commissione Disciplinare del
Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Antonio Borrelli, presidente della
società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano), la sanzione dell’inibizione per
mesi due; a carico della società San Sebastiano F.C. (già CO.GA.P San Sebastiano),
l'ammenda di euro 400,00.
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