COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MORCONE – GARA CERVINARA I MORCONE DEL 30.10.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MORCONE – GARA CERVINARA I MORCONE DEL 30.10.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Morcone, avverso la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Cusano Andrea; preso atto dell’assenza ingiustificata della società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione e che era stata ritualmente convocata per ben tre volte, tenuto conto dell’assenza, per due volte, del direttore di gara, giustificata in entrambe le occasioni dal presidente del C.R.A. Campania, nello stigmatizzare le tre ripetute assenze della società ricorrente, prende atto, altresì, dell’obiettiva mancanza di collaborazione, da parte dell’arbitro, a prescindere dalle formali giustificazioni fatte pervenire. Nel merito della vicenda, questa C.D.T. rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione, disponendo ridursi al 10.02.2012 l’impugnata inibizione, al fine della giusta corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente, questa C.D.T. ritiene rimettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di sua competenza, in relazione alla denuncia-querela formalizzata dal sig. Cusano Andrea, dirigente della società reclamante, nei confronti del direttore di gara, sig. Balzano Ciro. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Morcone, riducendo al 10.02.2012 l’inibizione a carico del sig. Cusano Andrea; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti e delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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