COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPORTING MADDALONI – GARA CASTEL DI SASSO I SPORTING MADDALONI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPORTING MADDALONI – GARA CASTEL DI SASSO I
SPORTING MADDALONI DELL’11.12.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letti i distinti reclami, riuniti per connessione, proposti dalla società Sporting Maddaloni,
avverso la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico dei calciatori Romano
Francesco e Zollo Ferdinando, rileva l’infondatezza degli atti d’impugnazione. Invero, come emerge
chiaramente dal referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte
privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il comportamento dei calciatori Romano
Francesco e Zollo Ferdinando è risultato di chiara violazione delle norme sportive vigenti. Deve
aggiungersi che la linearità e chiarezza del referto arbitrale di gara non lascia spazio ad
interpretazioni di segno contrario. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare i reclami proposti dalla società Sporting Maddaloni; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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