COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LETTERE – GARA LETTERE I MANZONI DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LETTERE – GARA LETTERE I MANZONI DEL 26.11.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. La Penna Rosario; visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali della società – tra cui vanno certamente ricompresi i reclami proposti dalle società – vanno redatti su carta intestata o devono recare, in calce, il timbro sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto non è stato redatto su carta intestata, né è dato rilevarsi, in calce all'atto, il timbro ufficiale della società. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata, a norma dell'art. 33, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Lettere; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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