COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LETTERE – GARA LETTERE I MANZONI DEL 26.11.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LETTERE – GARA LETTERE I MANZONI DEL 26.11.2011 –
2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore, sig. La Penna
Rosario; visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, ai sensi dell'art.
4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali della società – tra cui
vanno certamente ricompresi i reclami proposti dalle società – vanno redatti su carta intestata o
devono recare, in calce, il timbro sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto non è stato redatto
su carta intestata, né è dato rilevarsi, in calce all'atto, il timbro ufficiale della società. Tale irregolarità
procedurale non può essere sanata, a norma dell'art. 33, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva,
comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo
esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Lettere; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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