COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTOMENNA – GARA MACCHIA I SANTOMENNA DEL 13.11.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTOMENNA – GARA MACCHIA I SANTOMENNA DEL 13.11.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del proprio rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria effettuata e dalla lettura attenta del referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il calciatore Amiano Antonio si è reso autore di un’azione grave, avendo colpito il direttore di gara con un calcio allo stinco destro, procurandogli dolore. Di contra, la società reclamante non ha prodotto alcuna prova a discolpa circa le doglianze del reclamo, né in fase di audizione in data odierna da parte di un dirigente della società reclamante, delegato dal presidente, per cui non sussistono elementi tali da poter modificare quanto sanzionato dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Santomenna; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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