COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SPORTING CASALVELINO DEL 21.11.2011 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SPORTING CASALVELINO DEL 21.11.2011 – ATT. MISTA La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del proprio delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il comportamento del calciatore Rizzo Antonio della società Calpazio si è appalesato di rilevante gravità, anche in ragione della reiterazione dei gesti violenti ai danni del portiere della società avversaria. Deve, quindi, confermarsi la sanzione determinata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Calpazio, confermando la sanzione della squalifica a carico del calciatore Rizzo Antonio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it