COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SPORTING CASALVELINO DEL 21.11.2011 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 12 Gennaio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALPAZIO – GARA CALPAZIO I SPORTING CASALVELINO
DEL 21.11.2011 – ATT. MISTA
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del proprio delegato, la società, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva
l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il comportamento del calciatore Rizzo Antonio della
società Calpazio si è appalesato di rilevante gravità, anche in ragione della reiterazione dei gesti
violenti ai danni del portiere della società avversaria. Deve, quindi, confermarsi la sanzione
determinata dal Giudice di prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Calpazio, confermando la sanzione della
squalifica a carico del calciatore Rizzo Antonio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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