COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CERVIA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 23 del 7.12.2011 gara SANTAGATESE – CERVIA del 20.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 73 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CERVIA Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 23 del 7.12.2011 gara SANTAGATESE – CERVIA del 20.11.2011 L’A.S.D. CERVIA, della quale è stato sentito il Vice Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo, fra l’altro, presente, fra che : 1) il primo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine all’inammissibilità del reclamo, non avendo l’A.S.D. SANTAGATESE provveduto all’invio del preannuncio di reclamo; 2) il Giudice Sportivo, dopo la omologazione del risultato della gara, avvenuta con il C.U. n. 21 del 23.11.2011, risultato definitivo ed intangibile e non più rivedibile dallo stesso organo di giustizia, non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito del ricorso dell’A.S.D. SANTAGATESE commettendo, pertanto, una gravissima ed inaccettabile violazione del principio universalmente riconosciuto come ne bis in idem; 3) il calc. Salaroli James è stato utilizzato a partire dall’86° minuto, a risultato ampiamente acquisito dalla reclamante, e, pertanto, la sua partecipazione è stata del tutto marginale e ininfluente agli effetti del risultato. E cita diverse decisioni su casi analoghi. Chiede l’annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato conseguito sul campo. L’A.S.D. SANTAGATESE controdeduce sostenendo che l’ingresso in campo del calc. Salaroli abbia influito sul risultato in quanto ha consentito all’A.S.D. Cervia di avere in campo un giocatore fresco, che ha dato un valido contributo alla vittoria finale e chiede che venga confermata la decisione del primo giudice. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che : 1) nel caso di specie non è previsto il preavviso, essendo la materia regolata dal Titolo VI del C.G.S. “La disciplina in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica”, all’art. 46 – Norme procedurali – comma 3, stabilendo che “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”; 2) in relazione alla norma che precede, non ha importanza il fatto che il risultato possa essere già stato omologato, perché ciò avviene nei tre giorni successivi alla gara, mentre le società, come detto sopra, hanno sette giorni dalla disputa della gara per inoltrare reclami relativi alla partecipazione dei calciatori alle gare stesse; 3) a nulla rileva la circostanza che, a detta della reclamante, il risultato fosse già acquisito (3 – 1 a suo favore) al momento dell’ingresso in campo del calc. SALAROLI, in quanto il predetto potrebbe avere evitato la possibile segnatura anche di una sola rete da parte della squadra avversaria, ciò che avrebbe potuto rappresentare, per questa, un elemento favorevole in caso di eventuali particolari classificazioni a fine campionato (es. classifica avulsa); - per le considerazioni sopra esposte, accertato che il calc. SALAROLI JAMES ha partecipato alla gara SANTAGATESE - CERVIA del 20.11.2011 senza averne titolo, in quanto, nato il 31.12.1995, risultava sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., - valutato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; - visto l’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, con la conferma della sanzione a carico dell’A.S.D. CERVIA della perdita per 3 - 0 della gara SANTAGATESE – CERVIA del 20.11.2011. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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