COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 74 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. VISPORT 2000 Avverso squalifica per 3 giornate calc. RIDJC DANIEL e per 6 giornate calc. VOLPI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011 gara RUBIERESE – VISPORT dell’8.12.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°27 del 11/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 74 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. VISPORT 2000 Avverso squalifica per 3 giornate calc. RIDJC DANIEL e per 6 giornate calc. VOLPI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 14.12.2011 gara RUBIERESE – VISPORT dell’8.12.2011 La S.S.D. VISPORT 2000, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. RIDJC ha rivolto all’arbitro solo una frase di protesta e di critica; 2) il calc. VOLPI, a seguito della segnatura di una rete da parte di un giocatore avversario, che lo aveva colpito al volto con una gomitata, facendogli sanguinare il labbro, si rivolgeva all’arbitro segnalando la irregolarità e chiedendo l’annullamento della rete, senza ottenere risposta, il calciatore offendeva pesantemente l’arbitro e “gettava la boraccia di plastica piena di acqua che serviva per disinfettare la ferita al labbro, per terra, che di rimbalzo colpiva in modo lieve la mano dell’arbitro, senza avere con lo stesso nessun contatto, inoltre reiterava le offese”. Il giocatore non voleva usare violenza nei confronti dell’arbitro, ma ha reagito in modo sbagliato, anche per il particolare momento di tensione generale. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) dopo la segnatura di una rete da parte dell’U.S. Rubierese, il calc. VOLPI lo rincorreva fino a metà campo, lo strattonava, protestava e lo offendeva. Poi, tenendo in mano una borraccia che si era fatto lanciare dalla panchina, lo colpiva violentemente alla mano in cui teneva il cartellino rosso che cadeva a terra, procurandogli una lieve escoriazione. Nel lasciare il terreno di gioco reiterava le offese, aggiungendo minacce anche di atti estremi; 2) a fine gara, il calc. RIDJC rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro e di un assistente; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, con la conferma della squalifica per 3 giornate del calc. RIDJC DANIEL e per 6giornate del calc. VOLPI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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