COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. MEDEA (Campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore Emiliano CECHET (in C.U. n° 50 del 15.12.2011).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell'A.S.D. MEDEA (Campionato di Prima Categoria) in merito alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive del proprio calciatore Emiliano CECHET (in C.U. n° 50 del 15.12.2011).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 50 dd. 15.12.2011 il G.S.R. infliggeva al calciatore Emiliano CECHET la squalifica per quattro giornate effettive di gara ai sensi dell’art. 19 punto 4 lett. b) CGS “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo la fine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, aggrediva un avversario mettendogli le mani sul collo e, nel mentre lo stringeva per 3-4 secondi, spingeva il predetto avversario all’indietro per 5-6 passi finché non intervenivano prontamente tre compagni di squadra che lo bloccavano; dopo essere stato bloccato, il Cechet si allontanava e l’episodio non aveva più alcun strascico; nessuna conseguenza veniva lamentata dal calciatore aggredito….” Con reclamo di data 20.12.11 l’A.S.D. MEDEA impugnava tale decisione, chiedendo almeno la riduzione della sanzione, considerata eccessiva rispetto ai fatti contestati che assumeva comunque essere avvenuti in maniera difforme dalle modalità colte dal G.S.T. nel referto arbitrale e nei chiarimenti forniti dal Direttore di Gara.
Nella riunione del 05.01.2012 si dava corso all’audizione (chiesta con il reclamo) del Presidente della società reclamante il quale riportandosi al contenuto dell’atto di impugnazione osservava che effettivamente a fine gara vi erano stati degli screzi e degli spintoni tra il suo calciatore ed un altro della squadra avversaria ma che gli stessi “erano …(stati).. reciproci” e “non sono trascesi in manifestazioni violente”.
La C.D.T. ritiene di dover parzialmente accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. MEDEA nei limiti e per le ragioni qui di seguito esposte. E’ ben vero che a norma delle vigenti disposizioni regolamentari (art. 35 c 1.1 CGS) “i rapporti dell’arbitro … e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” sicché gli stessi non possono essere confutati semplicemente negando quanto descritto dall’Ufficiale di gara o dando dei fatti riportati una interpretazione di puro
comodo.- E’ altrettanto vero, però, che la connotazione a violenza di una descrizione fattuale deve trovare fondamento in un rapporto chiaro, coerente, preciso e dettagliato nella descrizione degli eventi e della loro dinamica, sì da non consentire interpretazioni alternative.-
Il rapporto arbitrale di cui trattasi, al contrario, così come la sua successiva conferma a chiarimenti resa al G.S.T., escludono apertamente che la descritta condotta abbia arrecato alcuna conseguenza fisica al soggetto apparentemente aggredito, il che fa ritenere fondata la tesi della reclamante, secondo la quale i fatti descritti dall’Arbitro non sarebbero consistiti in una violenza ma, piuttosto, in una scomposta manifestazione antisportiva caratterizzata da pressioni e spinte energiche si, ma non determinate da una volontà lesiva.- Sul piano sanzionatorio reputa quindi la CDT che detto comportamento rientri tra le ipotesi di cui all’art. 19 punto 4 lett. a) del CGS che prevede come punizione minima la squalifica per due giornate.- Nello specifico, però, ritiene la CDT di determinare la sanzione come in dispositivo discostandosi dal minimo edittale in considerazione della grave platealità del fatto, che svoltosi dopo il termine della gara al rientro delle squadre negli spogliatoi, avrebbe ben potuto accendere animi instabili sugli spalti.
P. Q. M.
La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce a tre (3) le gare effettive di squalifica del calciatore Emiliano CECHET e dispone che non venga addebitata la tassa reclamo.
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