COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati DEL PIERO Dare Gustavo, SGUAZZIN Maurizio, ZAMPA Daniele, ZANIER Marco, TONIZZO Enrico all’epoca dei fatti rispettivamente calciatore, dirigenti accompagnatori (due), presidente e vice presidente della A.S.D. DONATELLO Calcio, nonché la A.S.D. DONATELLO Calcio.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei tesserati DEL PIERO Dare Gustavo, SGUAZZIN Maurizio, ZAMPA Daniele, ZANIER Marco, TONIZZO Enrico all’epoca dei fatti rispettivamente calciatore, dirigenti accompagnatori (due), presidente e vice presidente della A.S.D. DONATELLO Calcio, nonché la A.S.D. DONATELLO Calcio. Con raccomandata dd. 03.08.2011, il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • DEL PIERO Dare Gustavo (all’epoca dei fatti calciatore tredicenne della ASD DONATELLO Calcio), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 3 e 3 bis NOIF per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento riferito alla stagione sportiva 2009-2010, in assenza dei requisiti previsti da tali norme, ed in particolare dell’obbligo di ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra regione, e precisamente nel comune di Treviso; nonché della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 C.G.S. in relazione e all’art. 40 comma 3 e 3 bis NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto per aver disputato nelle fila dell’ASD DONATELLO Calcio nella stagione agonistica 2009-2010 numerose gare del campionato regionale giovanissimi senza essere in possesso del regolare tesseramento che ne legittimasse la titolarità a prendervi parte; • SGUAZZIN Maurizio e ZAMPA Daniele (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della ASDDONATELLO Calcio) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 e 6 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 40 e all’art. 66 comma 4 NOIF e degli artt. 7 e 16 Statuto, per aver attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato giovanissimi regionale stagione agonistica 2009-2010, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro (rectius Del Piero Dare Gustavo n.d.r.) e la sua legittimazione a prendervi parte; • ZANIER Marco (all’epoca dei fatti presidente della ASD DONATELLO Calcio) della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e 5 C.G.S. e dell’art 40 commi 3 e 3 bis NOIF in relazione all’art. 10 comma 2 e 4 C.G.S., e degli artt. 7 e 16 Statuto, per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento del giovane DEL PIERO Dare Gustavo e per aver sottoscritto il tesseramento n. 075448 dell’11.09.2009 simulando una effettiva residenza dell’intero nucleo familiare del suddetto calciatore presso il Comune di Udine pur conoscendo l’effettiva residenza dell’intero nucleo familiare del giovane calciatore in altra Regione e precisamente nel Comune di Treviso, al fine di aggirare dolosamente la normativa federale per ottenere il tesseramento del predetto calciatore che alla data del tesseramento non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, inducendo intenzionalmente in errore la Delegazione Provinciale di Udine in sede di apposizione del relativo visto, omettendo altresì di richiedere la prescritta deroga federale e infine per aver favorito l’utilizzo del medesimo in gare ufficiali del campionato regionale giovanissimi, stagione agonistica 2009-2010, nonostante avesse piena consapevolezza di aver ottenuto il tesseramento del giovane calciatore in violazione della normativa federale; nonché della violazione dell'art. 1 comma 3 e 5 C.G.S. per non essersi presentato innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva sebbene regolarmente convocato e senza addurre valida giustificazione; • TONIZZO Enrico (all’epoca dei fatti vice presidente della ASD DONATELLO Calcio) nella sua qualità di Dirigente con poteri di legale rappresentanza sino al 11.10.2009 e successivamente Presidente della Società ASD DONATELLO Calcio della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. art. 10 comma 2 e 4 C.G.S., e art. 40 commi 3 e 3 bis NOIF, per aver favorito per la stagione 2009- 2010 l’utilizzo del giovane calciatore Del Piero Dare Gustavo nonostante la piena consapevolezza dell’avvenuto tesseramento del calciatore in violazione dei requisiti richiesti dalla normativa federale avendo piena cognizione che il nucleo familiare del suddetto calciatore risiedeva in altra Regione , e precisamente nel comune di Treviso, nonché per essersi totalmente disinteressato sulla reale sistemazione logistica del calciatore suddetto, minorenne in età inferiore ai 14 anni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso nel periodo di permanenza del ragazzo presso la ASD Donatello Calcio, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti soprattutto quanto gli stessi vengono separati dal proprio nucleo familiare, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dalla Carta dei Ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della FIGC; • la A.S.D. DONATELLO Calcio per responsabilità diretta ed art. 4 comma 1 C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili ai propri Presidenti e Dirigenti con delega di rappresentanza legale, nonché per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati che hanno agito nell’interesse della predetta Società. Il dibattimento. Convocati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 24.11.2011, in sede di audizione i deferiti hanno richiesto il rinvio ad altra data e la rimessione in termini per le difese, lamentando l’intempestività della notifica del decreto di convocazione. Dato atto del ritardo postale, la C.D.T. ha rinviato l’audizione al 22.12.2011. Hanno fatto pervenire difese scritte con documenti e richieste istruttorie il sig. ZANIER nonché, uniti nella difesa, i deferiti SGUAZZIN, TONIZZO e ASD DONATELLO Calcio. Alla riunione del 22.12.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; i deferiti DEL PIERO e ZAMPA, nonché il deferito ZANIER assistito da un proprio Avvocato, e i deferiti SGUAZZIN, TONIZZO, per sé e per la Società, assistiti da altro Avvocato. Preliminarmente la C.D.T. rilevava l’irritualità della notifica del deferimento indirizzata direttamente al calciatore, minorenne, anziché agli esercenti la potestà genitoriale, ritenendo che la stessa presenza del DEL PIERO, comparso dinanzi alla C.D.T. senza i genitori, che neppure avevano rilasciato delega a terzi, non potesse sanare il vizio di rappresentanza. Sentito il rappresentante della Procura Federale e gli altri deferiti, e raccolto da tutti unanime nulla osta alla separazione della posizione relativa al calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, la C.D.T. disponeva lo stralcio degli atti riguardanti il minore il quale, giunto in udienza accompagnato dai rappresentanti attuali della ASD DONATELLO Calcio, non potendosi allontanare dall’aula senza un accompagnatore, assisteva al dibattito. I deferiti insistevano per la assunzione delle prove testimoniali indicate nelle rispettive memorie difensive; la C.D.T., atteso che i testi indicati non erano presenti e dato atto comunque che le loro dichiarazioni erano già in atti, per la speditezza del procedimento rigettava l’istanza. Il deferito ZANIER chiedeva l’espunzione per asserita irrilevanza dei documenti allegati dalla difesa della ASD DONATELLO Calcio e di quelli già agli atti della Procura Federale e riguardanti un altro procedimento afferente agli stessi deferiti ZANIER, TONIZZO e ASD DONATELLO Calcio, recentemente deciso da questa C.D.T., ed asseritamente appellato. La C.D.T. si riservava ogni provvedimento sul punto. Dopo approfondita discussione, le parti declinavano l’interesse ad un eventuale patteggiamento con la Procura Federale e formulavano le conclusioni come segue: Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale chiedeva: quanto al sig. ZANIER Marco l’inibizione per anni uno; quanto al sig. TONIZZO Enrico l’inibizione per mesi sei; quanto al sig. SGUAZZIN Maurizio, l’inibizione per anni uno; quanto al sig. ZAMPA Daniele, l’inibizione per anni uno; quanto all’A.S.D. DONATELLO CALCIO: punti cinque di penalizzazione ed € 3.000,00 (tremila) di ammenda. I deferiti concludevano: quanto a SGUAZZIN e ZAMPA per il proscioglimento; quanto a ZANIER per il proscioglimento o, in subordine, per la sanzione minima prevista dal C.G.S. (mesi tre: cfr. art. 10/4 C.G.S.); quanto a TONIZZO e alla ASD DONATELLO, per il proscioglimento anche con riferimento alla sussistenza di “episodi a danno della società ed all’insaputa degli altri dirigenti” , La motivazione: La C.D.T. deve dapprima rilevare che effettivamente il deferimento non si è perfezionato nei confronti del minore, nato nel 1996. Infatti, un valido deferimento avrebbe dovuto essere indirizzato allo stesso in persona dell’esercente la potestà, secondo i principi civilistici della rappresentanza dell’incapace. Per “economia processuale”, sull’accordo della Procura Federale e delle altre parti, la C.D.T. ha quindi operato lo stralcio della posizione del calciatore DEL PIERO Dare Gustavo dal presente procedimento disponendo di procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti, salvo rimettere gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi nei confronti del minore. Ripercorriamo attentamente i fatti. Il Presidente del SGS on. Gianni Rivera segnalava alla Procura Federale che, nell’ambito dell’istruttoria conseguente alla richiesta di “tesseramento in deroga” del giovane DEL PIERO Dare Gustavo inoltrata da altra Società il 03.11.2010, è emerso che il calciatore risultava essere già stato tesserato nell’annata precedente, 2009-2010 (quando aveva età inferiore ai quattordici anni) dalla ASD DONATELLO CALCIO con sede in Udine, nonostante il suo nucleo familiare fosse di stanza a Treviso. Il tredicenne, di cittadinanza italiana, pur soggetto alla potestà della madre brasiliana residente a Treviso, era infatti stato inserito nella famiglia anagrafica di un cittadino udinese. Non interessa nell’ambito di questo procedimento conoscere gli aspetti amministrativo-anagrafici che hanno fatto sì che la Pubblica Amministrazione abbia permesso l’uscita di un tredicenne dal proprio nucleo familiare a Treviso per entrare in altro nucleo familiare a centoventi chilometri di distanza, in un altro ambiente, in un’altra regione, lontano dalla madre esercente la potestà; né i riflessi che possa avere tale situazione nell’ambito della Giustizia Ordinaria; interessa solo l’aspetto di giustizia domestica. Per fatti concludenti, un tredicenne è stato sottratto alla propria famiglia per finalità calcistiche, in barba ai principi più elementari dell’Ordinamento sportivo, che prefiggendosi di salvaguardare gli interessi preminenti dei fanciulli, intende favorire una crescita equilibrata dei più giovani tra loro i quali, prima ancora di essere calciatori, sono bambini e ragazzi bisognosi di tutta l’attenzione necessaria, sul piano affettivo, educativo, scolastico e sociale, utile a permettere loro di acquisire la necessaria autonomia e di diventare, in futuro, persone civicamente formate e consapevoli. Giova ricordare in proposito che il Comunicato n° 1 SGS del 05.07.2009, in particolare, vigente all’epoca dei fatti, riportava il seguente incipit: L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla “Carta dei diritti dei bambini” (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.) in appresso indicata, alla quale si deve guardare con particolare attenzione, in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati: il diritto di divertirsi e giocare; il diritto di fare sport; il diritto di beneficiare di un ambiente sano; il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti; il diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi; il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse possibilità di successo; il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla sua età; il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza; il diritto di avere i giusti tempi di riposo; il diritto di non essere un campione. L’istruttoria ha accertato i seguenti fatti. Per dati formali: in data 27.07.09 il tredicenne DEL PIERO Dare Gustavo, nato in Brasile nel 1996, immigrato in Treviso nel 2008, cittadino italiano, acquisiva formalmente la residenza in Udine, presso una famiglia anagrafica che contemplava anche il suo nominativo; in data 11.09.09 la società ASD DONATELLO CALCIO, con sede in Udine, a firma del presidente all’epoca Marco ZANIER, tesserava il calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, cartellino 075448, indicandone la residenza in Udine; il 23.09.09 il sig. ZANIER, quale presidente della ASD DONATELLO CALCIO, otteneva dal presidente della ACD Aurora Treviso 2, “il trasferimento dell’atleta Gustavo Del Piero classe ’96” evidentemente in cambio di una utilità economica, tant’è che la ricevuta riportava la seguente dicitura: “sulla base di quanto si è concordato e ricevuto nulla è più dovuto alla società ACD AURORA TREVISO DUE da parte della società ASD DONATELLO CALCIO né tantomeno da parte del sig. Marco Zanier”. Dai dati formali, non è seriamente contestabile che il sig. ZANIER, spendendo la propria carica di presidente della ASD DONATELLO CALCIO, si sia attivato per trasferire fisicamente ed anagraficamente a Udine il minore al fine di tesserarlo per la ASD DONATELLO CALCIO. Come possa aver fatto questo sotto l’aspetto anagrafico, non è dato conoscere in questa sede; come abbia fatto questo sotto l’aspetto federale, lo si può ricavare presuntivamente: ha presentato in Comitato il certificato anagrafico -stato di famiglia- rilasciato dal Comune di Udine, in cui figura tra gli altri componenti una signora nata nel 1963, il cui nominativo e luogo di nascita denunciano la sua origine sudamericana, accompagnato dalla dichiarazione di data 04.09.09 con cui la vera madre del minore, brasiliana, tacendo il fatto di risiedere a Treviso, attesta “di avere la potestà su mio figlio DEL PIERO Dare Gustavo nato il …1996, residente a Udine in via …”. È dunque verosimile ritenere che l’incaricato del Comitato Provinciale, ad una sommaria lettura della documentazione trasmessa abbia confuso il nominativo sudamericano della madre, attestante la residenza a Udine del proprio figlio, con quello (ancora) sudamericano della donna risultante nel certificato anagrafico, ed abbia erroneamente ritenuto che le due donne fossero la stessa persona. Quel che è certo, è che l’operazione posta in essere dal sig. ZANIER è legata ad un aspetto economicamente rilevante se è vero che il presidente della ACD Aurora Treviso 2 nel firmare una liberatoria per la DONATELLO CALCIO e per il sig. ZANIER, ha attestato di aver “ricevuto” qualcosa ed ha dichiarato che da loro “nulla è più dovuto”. Lo stesso ha così riconosciuto di avere riscosso dallo ZANIER una qualche utilità economicamente rilevante. Inoltre, il capofamiglia della “famiglia anagrafica” che si è prestato ad ospitare il minorenne, ha ricevuto dallo ZANIER un indennizzo (800 euro al mese secondo una fonte, 500 euro al mese secondo altra fonte acquisita agli atti) quale rimborso dei costi del vitto e dell’alloggio. Il che autorizza a ritenere come verosimile la descrizione resa al Collaboratore della Procura Federale dal minore secondo cui lo ZANIER avrebbe convinto la madre a farlo trasferire promettendo per lei un lavoro a Udine ed un appartamento in Friuli, ipotesi poi entrambe non verificatesi. Peraltro, in quel periodo di tempo, il minore ha lamentato scarsa attenzione da parte della “famiglia anagrafica”, così come della Società, in ordine alle sue esigenze di tredicenne. Ciò detto, è opportuno a questo punto ricordare il testo normativo di riferimento. L’art. 40 NOIF, rubricato “Limitazioni del tesseramento calciatori”, commi 3 e 3 bis recita: 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. 3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. È evidente che il deferimento per quanto riguarda la mancata osservanza dell’art. 40 comma 3 bis risulta infondato, giacché il comma 3 bis interessa la posizione degli over 14, mentre il caso concreto riguarda un tredicenne. Ma tale situazione non può che avvalorare la gravità della condotta di chi ha agito, giacché quella deroga che è ottenibile per gli over 14, non avrebbe mai potuto essere ammessa, prima che concessa, per un tredicenne. Esaminando partitamente le singole posizioni dei deferiti si osserva dunque quanto segue: Quanto a SGUAZZIN Maurizio e a ZAMPA Daniele L’errore in cui è evidentemente incappato il Comitato Provinciale, che ha rilasciato un cartellino sulla scorta dei documenti presentati dalla società, senza avvedersi che quei documenti, per carenza dei presupposti, non lo avrebbero consentito, esonera da responsabilità i Dirigenti Accompagnatori ai quali non è richiesto, prima di sottoscrivere le liste gara, di verificare se un cartellino sia stato correttamente rilasciato dal Comitato. Né la Procura Federale ha dato prova della circostanza che i due dirigenti accompagnatori fossero al corrente della reale situazione riguardante il ragazzo, essendosi essa limitata a dedurre la violazione contestata sulla base dell’evidenza esteriore delle attestazioni da loro rese sulle distinte di gara circa la regolarità della posizione di tesseramento del DEL PIERO. Il che, per quanto detto, non è sufficiente a far ritenere che i due dirigenti siano stati consapevoli delle vicende riguardanti la vita del giovane. Il deferimento, così, si presenta infondato tanto nei confronti del sig. SGUAZZIN, quanto del sig. ZAMPA, mentre del tutto irrilevante a fini decisionali è il fatto che nell’incolpazione la Procura Federale faccia riferimento a certo Domenico Santoro, nominativo estraneo ai fatti, frutto di mero errore materiale emendabile in ragione del contenuto complessivo dell’atto di deferimento dal quale chiaramente si desumono i soggetti interessati e le violazioni ad essi rispettivamente contestate. Quanto a ZANIER Marco Dall’istruttoria è emerso, in maniera incontrovertibile, che il presidente dell’epoca, spendendo il nome dell’associazione sportiva dilettantistica DONATELLO CALCIO, abbia posto in essere l’operazione che ha strappato un tredicenne alla propria famiglia d’origine, per trapiantarlo, in vista di un proprio tornaconto economico, in altro ambiente. Ciò ha fatto lo ZANIER violando gravemente non solo le norme federali, ma i principi più elementari stabiliti dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dalla Carta dei Ragazzi dello Sport, cui si ispira l’attività del SGS. Lo ZANIER ha potuto fare ciò traendo in errore il Comitato Provinciale o, in ogni caso, approfittando dell’errore in cui il Comitato è incorso concedendo il tesseramento senza avvedersi che il minorenne era estraneo a rapporti familiari con il nucleo rappresentato dal certificato anagrafico, e quindi senza avvedersi che la documentazione presentata dalla ASD DONATELLO CALCIO era inidonea al tesseramento di quel ragazzo. Con tale condotta, lo ZANIER, quale presidente della ASD DONATELLO, ha potuto godere delle prestazioni calcistiche del tredicenne in gare ufficiali del campionato regionale giovanissimi nella stagione agonistica 2009-2010. La Procura Federale ha acquisito a questo processo i verbali e i documenti afferenti ad altro procedimento in cui il medesimo ZANIER era stato deferito (tra l’altro) per aver concordato con la ASD DONATELLO CALCIO, nel lasciare la presidenza, la cessione in suo favore dei cartellini di alcuni calciatori nati tra il 1992 e il 1995. Quel procedimento si è concluso in primo grado avanti a questa C.D.T. con l’inibizione del sig. ZANIER per quattro anni (in c.u. 30 del 13.10.2011). La difesa dello ZANIER ha chiesto l’espunzione di tali atti. La C.D.T. respinge detta istanza giacché quella acquisizione (pur non necessaria ai fini della decisione) conferma che l’operazione al vaglio di questa procedura non costituisce un caso isolato, improntato, come vorrebbe la difesa, alla “superiore esigenza di tutelare il giovane calciatore”, unilateralmente descritto (senza darne prova) come un ragazzo che a Treviso avrebbe frequentato non meglio definite “compagnie poco raccomandabili”; ma rientra decisamente in un’ottica diffusa di commercializzazione dei cartellini dei minori, vietata assolutamente dall’Ordinamento Sportivo, che vede come operatore in prima linea proprio il deferito ZANIER. Questi ha all’evidenza concluso accordi economici con la ACD Aurora Treviso 2 per poter tesserare il ragazzo ed ha pagato il vitto e l’alloggio del minore a chi si è prestato per dargli remunerata ospitalità. Il fatto che lo ZANIER abbia interposto appello avverso la citata pronuncia di questa C.D.T. non vale di per sé a togliere rilevanza e credibilità a quei documenti, che restano fermi ed acquisiti a questo procedimento. Per contro gli altri documenti di cui la difesa dello ZANIER ha chiesto l’espunzione, quelli cioè allegati dalla difesa TONIZZO, pur se di parte, sono a loro volta indicativi di una situazione conflittuale tra la società DONATELLO CALCIO e l’ex presidente ZANIER, essa pure ricollegabile ad aspetti economici. Anch’essi quindi assumono rilievo in questa procedura -e pertanto non verranno espunti- giacché, pur non necessari, confermano una volta di più che lo spirito che aveva animato lo ZANIER nel frangente (così come nei casi analoghi di cui la C.D.T. si è occupata in recente e recentissimo passato) rispondeva a precisi interessi di natura economica e non certo a scopi umanitari dettati da generosità ed altruismo. - Ancora in ordine al sig. ZANIER, il deferimento lo coinvolge per non essersi prestato a rendere le deposizioni richieste dal Collaboratore della Procura Federale nel marzo 2011. La difesa ha sostenuto l’infondatezza del deferimento per questo capo in quanto il sig. ZANIER, non tesserato, non dovrebbe considerarsi soggetto a tale obbligo. Il richiamo alla citata pronuncia di questa C.D.T. (in c.u. 30 del 13.10.2011) ci permette di ripercorrerne un passaggio rilevante di cui appare opportuno tenere conto - come fatto notorio nell’ambiente- anche in questa sede: “Lo stesso ZANIER, poi, come emerge dalla conoscenza diretta che questa C.D.T. può vantare per aver avuto accesso al sito internet www.virtuscorno. it e ad alcuni articoli mai smentiti pubblicati sulla stampa locale (da ultimo “Messaggero Veneto 09.09.2011 servizio di Giorgio Micoli dal titolo “Tra novità e incognite anche i giovani di nuovo in campo”) assume tutt’oggi funzione di “dirigente VIRTUS” (nell’articolo di stampa) e di “direttore sportivo” per le squadre della VIRTUS CORNO Allievi regionali, Giovanissimi regionali, Sperimentali A e Sperimentali B (nel sito internet), pur privo di tesseramento FIGC.” Invero, il dato storico del tesseramento dello ZANIER quale presidente della ASD DONATELLO CALCIO nel 2009 e il verificato suo coinvolgimento di attività di rilievo federale (seppur in altra società affiliata FIGC) a tutto il settembre 2011, seppur privo di formale tesseramento, permettono a questa C.D.T. di ritenere che anche medio tempore, e più precisamente nel marzo 2011, all’epoca cioè in cui egli era stato chiamato a rispondere dal Collaboratore della Procura Federale, il sig. ZANIER fosse soggetto che “svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”; conseguentemente anche in quel momento (marzo 2011) egli era soggetto ai doveri comportamentali stabiliti dall’Ordinamento Sportivo ex art. 1 C.G.S.. Affermata la responsabilità dello ZANIER per i fatti a lui addebitati, se sul piano sanzionatorio non è possibile far riferimento al su richiamato precedente specifico di questa C.D.T. (in c.u. 30 del 13.10.2011), stante l’impugnazione avverso lo stesso asseritamente proposta, nondimeno la C.D.T. deve rilevare come sia emersa in questo medesimo giudizio, a seguito delle prove raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini e di quelle acquisite a questo procedimento dalla stessa Procura Federale, provenienti da altro procedimento che lo ha riguardato, la tendenza del deferito a trattare l’ambito calcistico giovanile come fonte di occasioni di attività economica e di proprio tornaconto personale. Collima l’indole della violazione oggi addebitatagli con quella afferente ad un pregressa condanna (definitiva) a lui inflitta dalla CDT (in c.u. 29 del 27.11.2008) per effetto della quale lo stesso sig. ZANIER, quale presidente della ASD DONATELLO CALCIO, era stato inibito a tempo per non aver impedito ad un proprio allenatore di svolgere attività di selezione e collocamento di giovani calciatori di altre società. Quanto a TONIZZO Enrico Dall’istruttoria è emerso che l’attuale presidente, all’epoca dei fatti di cui si discute vice-presidente, seppur oggi in contrasto con il sig. ZANIER, allora non avesse fatto nulla per impedire quella condotta indebita, spesa sotto il nome della ASD DONATELLO CALCIO. Anzi, dalle indagini è risultato che egli fosse perfettamente e personalmente al corrente di quanto stava facendo il sig. ZANIER (“del tesseramento del ragazzo me ne ha sempre parlato. Non emergendo a mio avviso delle illegittimità ho dato sempre il mio consenso”). Pertanto il deferimento appare pienamente fondato anche nei confronti del sig. TONIZZO per avere egli in proprio favorito durante la stagione 2009-2010 l’impiego del giovane calciatore DEL PIERO Dare Gustavo nonostante egli fosse a piena conoscenza e consapevolezza che il tesseramento del calciatore era avvenuto in violazione dei requisiti richiesti dalla normativa federale e, in particolare, nonostante la cognizione che egli avesse del fatto che il nucleo familiare del giovane risiedeva in altra Regione. Il fatto poi che il TONIZZO sostenga di non essere stato al corrente che quell’attività si poneva in contrasto con la normativa federale in tema di tesseramento è del tutto irrilevante, alla luce delle previsioni dell’art. 2/2 C.G.S. a norma del quale l’ignoranza delle disposizioni federali non esime da responsabilità. La buona fede sussiste solo se è supportata dalla conoscenza delle norme, ovvero se subentra una causa qualificata, ragionevole, oggettiva, scusabile, impeditiva della conoscenza della norma. Ipotesi che nel caso non ricorre. Il sig. TONIZZO era a piena conoscenza della situazione e non può fondatamente invocare la buona fede. - al sig. TONIZZO, con contestazione risultante dalla seconda parte del capo di incolpazione, viene inoltre addebitato di essersi totalmente disinteressato della reale sistemazione abitativa del minore, della sua formazione educativa e del suo andamento scolastico durante il periodo di permanenza presso la ASD DONATELLO CALCIO. Per andare esente da tale violazione il deferito avrebbe dovuto provare che tanto lui personalmente, quanto la sua Società si erano concretamente e fattivamente adoperati per agevolare l’inserimento del minore nell’ambiente nuovo e per risolvere i problemi ambientali e scolastici in cui il minore si era venuto a trovare. Non lo ha dimostrato. E a nulla vale il suo pentimento, manifestato in sede di audizione. Quanto alla ASD DONATELLO CALCIO La declaratoria di infondatezza del deferimento riguardante i due Dirigenti accompagnatori e lo stralcio della posizione del giovane calciatore escludono in questa sede qualsiasi ipotesi di responsabilità “oggettiva” a carico della Società. La responsabilità “diretta” sussiste invece in ragione delle evidenti violazioni delle norme federali commesse dai suoi due legali rappresentanti e verrà sanzionata come in dispositivo. La C.D.T. ritiene di non comminare la penalizzazione di punti in classifica richiesta dalla Procura Federale, trattandosi di sanzione che non si attaglia alla fattispecie considerata. Al riguardo, segnala questa C.D.T. la propria contrarietà all’applicazione di penalizzazioni di punti in classifica nei campionati giovanili, laddove i diretti destinatari della sanzione sarebbero (soprattutto) i giovani calciatori che andrebbero a pagare colpe non loro, con evidenti ricadute negative sotto il profilo sociologico ed educativo. Infine, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, la C.D.T. ritiene che la effettiva portata dei fatti descritti consigli l’applicazione di una sanzione ben più grave, rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire il sig. ZANIER Marco per mesi 18 (diciotto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per effetto di altro precedente provvedimento; - di inibire il sig. TONIZZO Enrico per mesi 8 (otto) da scontarsi a far tempo dallo scadere della inibizione alla quale è attualmente sottoposto per altro precedente provvedimento; - di mandare prosciolti i sigg.ri SGUAZZIN Maurizio e a ZAMPA Daniele; - di comminare alla società A.S.D. DONATELLO CALCIO l’ammenda di € 4.000,00 (quattro mila). Rimette gli atti alla Procura federale perché eventualmente provveda a rituale deferimento del minore.
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