COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del tesserato SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del tesserato SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA
Con raccomandata dd. 23.09.2011, il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 32 comma
4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, per rispondere della violazione di cui all’art.
1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2 N.O.I.F., “per essersi
qualificato come calciatore professionista al momento del conferimento di un mandato ad agente di
calciatori, senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante”;
• A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. con riferimento alla
condotta ascritta al proprio tesserato.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, alla
presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, in
rappresentanza della A.S.D. ANCONA compariva un Avvocato munito di delega del Presidente
Vincenzo Pisacane, che veniva dimessa agli atti.
Nessuno compariva per il tesserato SIMONIN Francesco, il quale peraltro aveva fatto pervenire una
tempestiva memoria difensiva.
Le conclusioni. L’incaricato della società A.S.D. ANCONA, chiedeva in via preliminare di poter definire
la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei
seguenti termini: sanzione finale di € 133,00 di ammenda (Pena base € 200,00 ridotta di 1/3).
Quanto alla posizione del calciatore SIMONIN Francesco, il Sostituto Procuratore Federale chiedeva
l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno).
Il SIMONIN, nella memoria difensiva fatta pervenire a questa C.D.T., chiedeva di essere prosciolto
dall'addebito per “mancanza di dolo”.
SIMONIN Francesco,
calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA
La motivazione: I fatti contestati sono pacifici, essendo stati ammessi dallo stesso SIMONIN. Il
calciatore infatti si è difeso sostenendo di avere agito in assoluta buona fede in quando, al momento
della sottoscrizione del mandato, stava giocando per una società professionistica, pur essendo in
costanza di tesseramento per una società dilettantistica.
Questa C.D.T. ritiene effettivamente insussistente il dolo in capo al deferito, intuitivamente ciò
riscontrando dal fatto che il mandato conferito al procuratore è stato da quest'ultimo candidamente
depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C.
Tuttavia giova ricordare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, C.G.S. “le persone fisiche soggette
all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo
di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione”.
Dagli atti non emergono circostanze scriminanti, neppure dedotte dal deferito nella propria memoria
difensiva, ricollegabili a forza maggiore o al caso fortuito che valgano ad escludere la sussistenza
dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità.
L'assenza di dolo, connotando di minore gravità la condotta del SIMONIN, è comunque idonea ad
incidere sulla quantificazione della sanzione, contenuta nella misura indicata in dispositivo.
Quanto alla posizione dell' A.S.D. ANCONA, la cui responsabilità oggettiva deriva dalla incontestata condotta illecita del proprio tesserato, la C.D.T. ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti, reputando corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG dispone di comminare alla A.S.D. ANCONA con ordinanza non impugnabile, che ex art. 23 C.G.S. chiude il procedimento nei confronti del richiedente l’ammenda di € 133,00 (centotrentatré); e decide di squalificare il calciatore SIMONIN Francesco per mesi 1 (uno).
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