COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del tesserato SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del tesserato SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA Con raccomandata dd. 23.09.2011, il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2 N.O.I.F., “per essersi qualificato come calciatore professionista al momento del conferimento di un mandato ad agente di calciatori, senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante”; • A.S.D. ANCONA, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, alla presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota, in rappresentanza della A.S.D. ANCONA compariva un Avvocato munito di delega del Presidente Vincenzo Pisacane, che veniva dimessa agli atti. Nessuno compariva per il tesserato SIMONIN Francesco, il quale peraltro aveva fatto pervenire una tempestiva memoria difensiva. Le conclusioni. L’incaricato della società A.S.D. ANCONA, chiedeva in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: sanzione finale di € 133,00 di ammenda (Pena base € 200,00 ridotta di 1/3). Quanto alla posizione del calciatore SIMONIN Francesco, il Sostituto Procuratore Federale chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 1 (uno). Il SIMONIN, nella memoria difensiva fatta pervenire a questa C.D.T., chiedeva di essere prosciolto dall'addebito per “mancanza di dolo”. SIMONIN Francesco, calciatore della A.S.D. ANCONA, nonché della stessa A.S.D. ANCONA La motivazione: I fatti contestati sono pacifici, essendo stati ammessi dallo stesso SIMONIN. Il calciatore infatti si è difeso sostenendo di avere agito in assoluta buona fede in quando, al momento della sottoscrizione del mandato, stava giocando per una società professionistica, pur essendo in costanza di tesseramento per una società dilettantistica. Questa C.D.T. ritiene effettivamente insussistente il dolo in capo al deferito, intuitivamente ciò riscontrando dal fatto che il mandato conferito al procuratore è stato da quest'ultimo candidamente depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. Tuttavia giova ricordare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, C.G.S. “le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione”. Dagli atti non emergono circostanze scriminanti, neppure dedotte dal deferito nella propria memoria difensiva, ricollegabili a forza maggiore o al caso fortuito che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità. L'assenza di dolo, connotando di minore gravità la condotta del SIMONIN, è comunque idonea ad incidere sulla quantificazione della sanzione, contenuta nella misura indicata in dispositivo. Quanto alla posizione dell' A.S.D. ANCONA, la cui responsabilità oggettiva deriva dalla incontestata condotta illecita del proprio tesserato, la C.D.T. ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti, reputando corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG dispone di comminare alla A.S.D. ANCONA con ordinanza non impugnabile, che ex art. 23 C.G.S. chiude il procedimento nei confronti del richiedente l’ammenda di € 133,00 (centotrentatré); e decide di squalificare il calciatore SIMONIN Francesco per mesi 1 (uno).
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