COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116/LND del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI MAGGIO VITTORIO, NICOLO’ PAOLO , SALVIA SIMONE, TANZILLI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 106 DEL 15-12-2011 IN RELAZIONE ALLA GARA ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO – R 11 LATINA DELL’11-12-2011 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 116/LND del 05.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI MAGGIO VITTORIO, NICOLO’ PAOLO , SALVIA SIMONE, TANZILLI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 106 DEL 15-12-2011 IN RELAZIONE ALLA GARA ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO – R 11 LATINA DELL’11-12-2011 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osserva:
- a motivo del reclamo, ha dedotto che i giocatori sanzionati avrebbero soltanto protestato nei confronti dell’arbitro, chiedendo spiegazioni in merito alla convalida di una rete giudicata irregolare; ma tutto ciò, senza alcun atteggiamento di minaccia e di offesa nei riguardi del direttore di gara. Viene quindi richiesta una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva.
Nel referto arbitrale – che come noto costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede – risultano descritti dettagliatamente i comportamenti posti in essere dai giocatori DI MAGGIO, NICCOLO’, SALVIA e TANZILLI, i quali, dopo la convalida della rete avversaria, hanno raggiunto di corsa l’arbitro, spintonandolo, trattenendolo per la divisa e rivolgendogli contestualmente espressioni offensive e minacciose.
Ribadita l’intollerabilità di detti comportamenti, e giudicata del tutto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo
DELIBERA
- di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica per quattro giornate effettive a carico dei calciatori DI MAGGIO Vittorio, NICCOLO’ Paolo, TIZIANO Simone e TANZILLI Tiziano.
- La tassa di reclamo va incamerata
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