COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116/LND del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CYNTIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/06/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SPINETTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 36/C5 DEL 23/11/2011 IN RELAZIONE ALLA GARA ANNI NUOVI CIAMPINO- VIRTUS CYNTIANUM DEL 19-11-2011 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 “C2”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 116/LND del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CYNTIANUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/06/2012 A CARICO DEL CALCIATORE SPINETTI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 36/C5 DEL 23/11/2011 IN RELAZIONE ALLA GARA ANNI NUOVI CIAMPINO- VIRTUS CYNTIANUM DEL 19-11-2011 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 “C2” La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante esclude nella maniera più assoluta che il calciatore SPINETTI abbia lanciato il pallone contro il viso dell’arbitro, attingendolo alla nuca e causandogli dolore. Riconosciuto che il giocatore ha rivolto espressioni offensive al direttore di gara la ricorrente ha quindi richiesto una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità del tesserato. Esaminati e valutati i fatti descritti nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che il comportamento del calciatore SPINETTI vada ricondotto ad un atteggiamento di protesta che, se pur espresso con un gesto deprecabile, esclude tuttavia ogni intento di natura violenta da parte del giocatore nei confronti dell’arbitro. Come indicato nel referto, al 32° del s.t., a seguito di una contestata decisione tecnica, si è verificata una veemente protesta collettiva, che ha determinato l’espulsione di ben tre giocatori della Virtus Cyntianum. In particolare per quanto concerne il calciatore SPINETTI, l’arbitro ha dichiarato che detto giocatore “credendo di non essere visto” gli aveva lanciato contro il pallone con le mani, con moderata forza, “da una distanza di un metro”, colpendolo alla nuca, in quanto “per non farsi prendere in pieno viso” aveva girato la testa. Orbene, detta descrizione dei fatti non può che sollevare qualche dubbio, alla luce delle seguenti considerazioni: - se il giocatore si fosse trovato di fronte all’arbitro, ad appena un metro di distanza, non si comprende come egli potesse credere di non essere visto; - se lo stesso giocatore avesse lanciato con forza il pallone con le mani contro il viso dell’arbitro, considerata la brevissima distanza, nonché la rapidità e la forza del gesto, il pallone avrebbe sicuramente colpito in pieno volto l’arbitro, il quale non avrebbe avuto il tempo di schivare il colpo e neppure di girare la testa; - Poiché l’impatto del pallone sulla nuca, ha causato soltanto “momentaneo e moderato dolore”, è evidente che il lancio non può essere stato effettuato con forza e dalla distanza di un metro: in tal caso, il gesto avrebbe infatti dovuto causare conseguenze fisiche ben più gravi e persistenti. A parere di questa Commissione, la dinamica del’episodio andrà quindi ricostituita in maniera diversa rispetto a quella percepita dell’arbitro in quei momenti di concitazione. Appare infatti più realistico ipotizzare che, durante la protesta collettiva, il calciatore SPINETTI, in segno di contestazione, abbia lanciato il pallone in direzione dell’arbitro, che in quel momento gli dava le spalle, attingendolo leggermente alla nuca; lancio effettuato con traiettoria non diretta e senza forza, dal momento che il contatto con il pallone non ha causato conseguenze significative per l’arbitro. Per tali motivi, esclusa la natura violenta del gesto, pur ribadendone l’intollerabilità, si ritiene di ridurre parzialmente la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore SPINETTI Daniele dal 30 giugno 2012 al 29 febbraio 2012. Sulla tassa reclamo si è già provveduto con la decisione pubblicata sul C.U.. n. 105 del 15/12/2011
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