COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PRESTININZI JACOPO E FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ERASMI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: BARCOMURIALDINA – CIVITELLA D’AGLIANO del 13.11.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PRESTININZI JACOPO E FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ERASMI ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 85 DEL 17.11.2011 (Gara: BARCOMURIALDINA – CIVITELLA D’AGLIANO del 13.11.2011 – Campionato II Categoria) La Società BARCO MURIALDINA, nel proprio reclamo, si è dogliata, tra l’altro, delle squalifiche inflitte dal Giudice di prima istanza ai propri calciatori ERASMI ALESSANDRO e PRESTININZI JACOPO , nonché dell’ammenda comminatale, assumendo – riguardo all’ERASMI – che lo stesso, spinto da altri calciatori avrebbe urtato involontariamente l’arbitro; in merito al PRESTININZI, che il medesimo calciatore sarebbe stato scambiato dal Direttore di gara con altra persona e non avrebbe ricevuto alcuna espulsione; per quanto concerne l’ammenda, la ricorrente afferma che nessuno dei propri sostenitori avrebbe offeso, minacciato e tanto meno colpito, l’arbitro stesso. E’ stato sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha puntualmente confermato di aver espulso sia l’ERASMI (n.6) che il PRESTININZI (n. 16) responsabili, l’uno di averlo colpito con una manata alla schiena e l’altro con due leggeri calci, senza conseguenze. Per quanto riguarda il comportamento dei sostenitori della ricorrente, il Direttore di gara ha ribadito il contenuto degli atti ufficiali che riferiscono spinte, minacce ed offese da parte dei tifosi nei suoi confronti nell’area degli spogliatoi. Accertata la responsabilità di calciatori e sostenitori, questo Organo di Giustizia Sportiva è del parere che le sanzioni inflitte possano essere ridimensionate, stante che negli episodi, sia pure inaccettabili, l’arbitro non ha riportato conseguenze per la propria incolumità. Tanto premesso, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 95 dell’1.12.2011, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla società BARCO MURIALDINA e, quindi, di ridurre l’ammenda a € 300 e le squalifiche ai calciatori ERASMI ALESSANDRO al 30.4.2012 e PRESTININZI JACOPO al 31.10.2012.
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