COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 1°.12.2011 (GARA: FUTBOLCLUB – URBETEVERE del 27.11.2011 – Campionato All. Reg. Ecc. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 1°.12.2011
(GARA: FUTBOLCLUB – URBETEVERE del 27.11.2011 – Campionato All. Reg. Ecc. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato preliminarmente che il reclamo attiene non a decisioni disciplinari o relative al regolare svolgimento della gara, e quindi non è ammissibile in questa sede;
ritenuto, peraltro, che il Direttore di gara, sentito personalmente da questa Commissione Disciplinare, ha smentito decisamente di aver fischiato per interrompere il gioco prima che la palla entrasse in rete, ma di aver solo alzato il braccio, avendo rilevato un fuorigioco di posizione, poi sanato dalla segnatura della rete da parte di altro calciatore in posizione regolare.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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