COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. CATANZARESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE BUSON ALESSANDRO, FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEI CALCIATORI D’AMICO AURELIO E DE MARCHI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 27 DEL 7.12.2011 (GARA: ATL. CATANZARESE – SPORTING TORBELLAMONACA del 4.12.2011 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. CATANZARESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE BUSON ALESSANDRO, FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEI CALCIATORI D’AMICO AURELIO E DE MARCHI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 27 DEL 7.12.2011
(GARA: ATL. CATANZARESE – SPORTING TORBELLAMONACA del 4.12.2011 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ATL. CATANZARESE assume che i calciatori BUSON, DE MARCHI e D’AMICO non avrebbero colpito l’arbitro, ma il primo solamente inveito nei suoi confronti e gli altri due, a fine gara, sarebbero assolutamente estranei a quanto loro addebitato.
Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge, per contro, che il BUSON, dopo aver offeso e minacciato l’arbitro, spingeva con la fronte quella del Direttore di gara causandogli dolore ed inoltre che il D’AMICO e il DE MARCHI, a fine gara, colpivano con due calci l’arbitro, causandogli dolore, tanto da costringerlo, successivamente, a ricorrere a cure di pronto soccorso.
Rilevato, per quanto sopra, l’insussistenza delle doglianze della ricorrente e la congruità delle squalifiche inflitte, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO CATANZARESE e, quindi, di confermare le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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