COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CICERONI VALERIO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE EUSEPI GIACOMO, DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE PINZARI MAURO, DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE MORGIA LIBERO E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: PASSO CORESE – GROTTI del 24.12.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CICERONI VALERIO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE EUSEPI GIACOMO, DI INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE PINZARI MAURO, DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE MORGIA LIBERO E DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 29.12.2011 (Gara: PASSO CORESE – GROTTI del 24.12.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: le doglianze della reclamante circa il provvedimento di perdita della gara nonché delle squalifiche per 4 gare a carico del calciatore CICERONI VALERIO e 3 gare al calciatore EUSEBI GIACOMO, al cui sostegno la medesima Società assume rispettivamente l’assenza di qualsiasi pericolo di incolumità dell’arbitro e, per i calciatori, la loro condotta né offensiva né minacciosa nei confronti del direttore di gara, non possono essere prese in considerazione. Ciò in quanto per la prima istanza l’arbitro, colpito con l’asta della bandierina dall’assistente di parte della Società PASSO CORESE, non si è ritenuto più nelle condizioni idonee al proseguimento della direzione dell’incontro, anche in conseguenza del forte dolore subito e perciò correttamente ha posto fine anticipata alla gara. Per quanto riguarda il CICERONI e l’EUSEBI, appaiono congrue le sanzioni rispettivamente di 4 e 3 gare inflitte in relazione alle reiterate espressioni minacciose ed offensive da loro rivolte al Direttore di gara; peraltro, riguardo alle inibizioni inflitte ai Dirigenti MORGIA LIBERO e PINZARI MAURO, questo Organo di Giustizia Sportiva è del parere di ridimensionare lievemente in rapporto alla loro condotta. Ciò detto DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento, riducendo le inibizioni ai dirigenti MORGIA LIBERO e PINZARI MAURO fino al 15.1.2012. Di confermare le decisioni in merito alla perdita della gara e alle squalifiche inflitte ai calciatori CICERONI VALERIO ed EUSEBI GIACOMO. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it