COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA SUSANNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 AL MASSAGGIATORE MENCARELLI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1.12.2011 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – SANTA SUSANNA del 27.11.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTA SUSANNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2014 AL MASSAGGIATORE MENCARELLI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DELL’1.12.2011 (Gara: PRO CALCIO CONTIGLIANO – SANTA SUSANNA del 27.11.2011 - Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, osserva: la Società A.S.D. SANTA SUSANNA deduce che, alla notifica del provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei confronti del massaggiatore MENCARELLI EMANUELE per ripetute proteste, questi nell’abbandonare il terreno di giuoco si avvicinava al Direttore di gara appoggiandogli sul volto, senza alcuna violenza, una mano a palmo aperto, a mo’ di buffetto, dopodichè si allontanava definitivamente accettando il provvedimento disciplinare. Ritiene quindi la ricorrente che l’arbitro in maniera del tutto irragionevole ed in violazione delle norme regolamentari, decretava inspiegabilmente la fine dell’incontro, non avendo subito alcuna menomazione fisica, tanto da ritenerlo non idoneo psicologicamente per una prosecuzione della gara; cita infine la Società SANTA SUSANNA alcune decisioni in cui gli Organi di Giustizia Sportiva, in presenza di fatti accaduti ben più rilevanti, hanno accolto le istanze delle reclamanti. La Società SANTA SUSANNA, per i motivi sopradescritti, chiede che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente la ripetizione dell’incontro nonché la riduzione del periodo di squalifica inflitta al Sig. MENCARELLI, alla luce della particolare tenuità dell’accaduto. Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara in cui l’arbitro espone dettagliatamente l’accaduto, precisando che il massaggiatore MENCARELLI EMANUELE protestava nei suoi confronti ripetutamente a seguito di decisioni prese contro la sua squadra per cui ne decideva l’allontanamento dal terreno di gioco. Prima di avviarsi nello spogliatoio, il massaggiatore gli si avvicinava colpendolo ripetutamente con quattro schiaffi, provocandogli momentaneo dolore, e nell’occasione lo insultava più volte. A questo punto, il direttore di gara psicologicamente provato non si sentiva più in grado di proseguire l’incontro, in quanto la sua serenità di giudizio era stata turbata dall’episodio in argomento. La Commissione ha ritenuto opportuno, per meglio valutare l’andamento dei fatti, convocare l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto già scritto nel referto originario, ribadendo, al contrario di quanto sostiene la Società SANTA SUSANNA, che il MENCARELLI lo colpiva al volto con quattro schiaffi, provocandogli dolore, motivo per cui non si sentiva più in grado di continuare la direzione della partita. Questo Organo Giudicante, da quanto sopra esposto ed avvalendosi del disposto di cui all’art.35 del C.G.S. che stabilisce che in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel suo rapporto, prevale il contenuto di quest’ultimo, che è da considerarsi fonte unica e degna di fede. Non può quindi, per tali considerazioni, essere accolta la richiesta avanzata dalla reclamante, che si basa su affermazioni non rispondenti al vero. Anche la sanzione inflitta al MENCARELLI appare adeguata in relazione al grave comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, che veniva ripetutamente colpito con schiaffi. Detto tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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