COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 42 C5 DEL 7-12-2011 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPOIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 FUTSAL ISOLA – QUEEN’S CAPITOLINA DEL 26-11-2011
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S.D. QUEEN’S CAPITOLINA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 42 C5 DEL 7-12-2011 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPOIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 FUTSAL ISOLA – QUEEN’S CAPITOLINA DEL 26-11-2011
Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Queen’s Capitolina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’ammenda di € 150,00 per prima rinuncia, nonché la penalizzazione di un punto in classifica. Dalle motivazioni a sostegno del provvedimento si può ricavare che le deduzioni difensive svolte dalla società Queen’s Capitolina che giustificava la mancata presentazione in campo con un guasto meccanico all’automezzo che trasportava la squadra, non erano state considerate valide in quanto l’avaria al mezzo si era verificata a poca distanza dall’impianto di gioco e la società non si era attivata minimamente per ovviare all’inconveniente reperendo mezzi alternativi e non aveva nemmeno accettato l’aiuto offerto dalla società antagonista che aveva messo a disposizione un proprio mezzo.
Impugna la decisione la società Queen’s Capitolina che reitera le giustificazioni già addotte in primo grado per giustificare la mancata presentazione in campo e nega che vi sia stato alcun intervento della società antagonista per mettere a disposizione effettivamente un mezzo alternativo, solo offerto ma mai concretamente giunto sul posto.
Il reclamo è infondato. In effetti prescindendo dall’offerta di un mezzo alternativo da parte della società antagonista, è accertato che sin dalle ore 14,30 il mezzo in avaria stazionava sulla Via Cristoforo Colombo al Km. 20,000 e quindi ad una distanza di meno di 30 chilometri dall’impianto di gioco, raggiungibile in meno di mezz’ora. Orbene, considerando che il mezzo in avaria può trasportare nove persone, compreso l’autista, sarebbe bastato richiedere l’arrivo di due taxi per raggiungere comodamente l’impianto sportivo entro l’orario fissato per la gara e, comunque, entro il tempo di attesa. Senza contare che gli stessi Vigili affermano che vi erano ferme anche altre due autovetture che la stessa reclamante afferma essere state dei dirigenti della squadra, che avrebbero potuto, trasportare i calciatori presso l’impianto, ove, secondo quanto riferito dal direttore di gara, erano presenti altri dirigenti della società Queen’s Capitolina che, a loro volta, avrebbero potuto raggiungere il mezzo in avaria trasportando altri calciatori. In sostanza vi erano tutte le condizioni per ovviare all’inconveniente e la società non ha adottato alcun provvedimento per metterle in pratica. La decisione impugnata è quindi giusta ed esente da alcuna censura, adeguatamente motivata ed aderente ai fatti così come ricavabili dal referto di gara e dai documenti prodotti dalla reclamante.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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