COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI 1957 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 SGS DEL 10-11-2011 IN MERITO ALLA GARA SAN LORENZO – GIARDINETTI 1957 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B DEL 5-11-2011

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124/LND del 13.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI 1957 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 SGS DEL 10-11-2011 IN MERITO ALLA GARA SAN LORENZO – GIARDINETTI 1957 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B DEL 5-11-2011 La società A.S.D. Giardinetti 1957 ha inoltrato rituale reclamo avverso la decisione del competente Giudice Sportivo che irrogava ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica. Il Giudice a sostegno della decisione deduceva che dagli atti di gara emergeva che le due società avevano presentato all’Arbitro una dichiarazione con la quale, stante un guasto all’impianto di produzione di acqua calda non riparabile al momento, decidevano di rinviare la gara a data da destinarsi e che il direttore di gara, dopo aver effettuato l’appello dei calciatori acquisiva il documento e non dava inizio alla gara. La reclamante sostiene che, in effetti, sul campo di gioco ove era programmata la gara per le ore 15,00 si stava svolgendo dalle ore 14,30 una gara del campionato di calcio femminile di serie A, Roma – Bardolino Verona, e che la società di casa, giustificandosi per l’inconveniente con un errore della propria segreteria, aveva predisposto la dichiarazione di rinvio, chiedendo la disponibilità della ospitata, per evitare che la gara non venisse giocata con le conseguenze disciplinari a carico della squadra ospitante. L’allenatore della reclamante, per spirito sportivo e previa consultazione telefonica con il presidente, non volendo profittare della svista della segreteria della avversaria, aveva accondisceso alla dichiarazione con il solo intento di consentire il recupero della gara in altra data. Nelle intenzioni della società non vi era certo quella di rinunciare alla gara, essendosi portati sul campo con l’intera squadra come documentato dalla lista di gara. Non riteneva quindi giusto che le conseguenze di un errore burocratico fatto da altri potessero in ogni modo ricadere su di essa e chiedeva. La Commissione decideva di richiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto e l’Arbitro sentito direttamente confermava che effettivamente sul campo di gioco si stava svolgendo un’altra gara, di aver ricevuto davanti agli spogliatoi la dichiarazione di rinvio sottoscritta dalle due società e di aver proceduto all’appello dei calciatori delle due squadre e di aver poi lasciato l’impianto di gioco senza aver nemmeno fatto accesso negli spogliatoi. Dagli atti risulta poi allegata una dichiarazione sottoscritta dalle due società in persona del presidente del San Lorenzo Calcio e dall’allenatore del Giardinetti Maurizio Manieri, indirizzata al Presidente del Comitato Provinciale di Roma della FIGC con la quale le due società, constatato un guasto all’impianto di produzione di acqua calda, concordano di rinviare la gara in oggetto a data da destinarsi, dopo aver ascoltato il parere della Vs. Autorità (sic). Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. In effetti il campo di gioco risultava occupato dalla gara di campionato di serie A femminile Roma- Bardolino Verona, iniziata come da programma alle ore 14,30, e quindi teoricamente non avrebbe potuto concludersi entro le ore 15,00, orario programmato per la gara di cui è reclamo, e nemmeno entro il tempo di attesa. L’Arbitro avrebbe avuto quindi l’onere di svolgere tutte le procedure di identificazione dei calciatori, attendere il tempo di attesa e valutare poi se la gara precedente avrebbe potuto concludersi comunque in termini utili per consentire la disputa della gara successiva in condizioni di visibilità regolari e quindi invitare le squadre a permanere per poter svolgere la gara ovvero autorizzarle ad abbandonare l’impianto di gioco allontanandosi a sua volta. La dichiarazione consegnatagli all’arrivo al campo non ha alcun valore in quanto sottoscritta da soggetti non iscritti in distinta (il Presidente del San Lorenzo) o non legittimati (l’allenatore del Giardinetti 1957) ribadendo che, come prescritto dal regolamento, l’unico titolare a sottoscrivere dichiarazioni di rinuncia è il capitano della squadra, previa identificazione da parte dell’arbitro, od, in subordine, il dirigente accompagnatore ufficiale. Quindi la gara non ha avuto regolare svolgimento e l’Arbitro non ha compiuto tutte le formalità a cui era deputato e ricorrono quindi i presupposti per l’annullamento della decisione impugnata, con applicazione dell’ammenda di € 25,00 ad entrambe le società in quanto propri tesserati redigevano e sottoscrivevano una dichiarazione di rinvio della gara con motivazione rivelatasi non veritiera. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Di applicare ad entrambe le società l’ammenda di € 25,00 in quanto propri tesserati redigevano e sottoscrivevano una dichiarazione di rinvio della gara con motivazioni rivelatesi non veritiere. Di mandare la delegazione provinciale di Roma per gli adempimenti relativi alla ripetizione della gara. La tassa reclamo va restituita.
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