COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo della società Arci Pontecarrega Calcio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Calcio a cinque serie D C.E.P. – Pontecarrega dell’8.12.2011. C.U. n. 32 del 15.12.2011 D.P. di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo della società Arci Pontecarrega Calcio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Calcio a cinque serie D C.E.P. - Pontecarrega dell'8.12.2011. C.U. n. 32 del 15.12.2011 D.P. di Genova. Il reclamo è improponibile per violazione dell’art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che impone l’obbligo di trasmettere contestualmente alla controparte le motivazioni dell’istanza tendente a modificare il risultato omologato dal primo giudice. La tassa reclamo addebitata in conto va incamerata (art. 33 comma 13 CGS).
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