COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MARANELLO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2014 APPLICATA AL CALCIATORE FERRAMONDO DANIELE SEGUITO GARA MARANELLO/AMATORI CALCIO APPIGNANO DEL 10.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 35 del 14.12.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MARANELLO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2014 APPLICATA AL CALCIATORE FERRAMONDO DANIELE SEGUITO GARA MARANELLO/AMATORI CALCIO APPIGNANO DEL 10.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 35 del 14.12.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore FERRAMONDO DANIELE, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2014 per la condotta offensiva e violenta dallo stesso tenuta, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Maranello F.C., deducendo la tenuità dei fatti e chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti posti in essere dal Ferramondo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, precisando che lo stesso, espulso per proteste ed ingiurie nei suoi confronti, gli si avvicinò e dapprima gli diede una manata facendogli cadere il taccuino a terra, poi uno schiaffo al volto provocandogli intenso e persistente dolore; tale peraltro da costringerlo a sospendere definitivamente l’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Ferramondo in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, dapprima offeso e poi ripetutamente colpito il direttore di gara, così da provocarne altresì la decisione di sospendere definitivamente l’incontro; • ritenuto che offendere e colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Ferramondo nei confronti del direttore di gara giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P. Q. M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Maranello F.C. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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